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Il Cig e il Cup nella fattura elettronica

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di Paolo Cerverizzo (*) - Rubrica a cura di Ancrel

L'articolo 1, comma 1 del Decreto Mef 132/2002, ha inserito tra le 5 possibili cause di rifiuto della fattura da parte della Pubblica amministrazione, l'omessa o errata indicazione del Cig e del Cup. Inoltre, il comma 3 dell'articolo 25 del Dl 66/2014 prevede che: «Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2»,

Dal tenore letterale del disposto normativo risulta quindi che non sia possibile procedere al pagamento delle fatture senza indicazione dei dati sopra menzionati, con l'obbligatorietà di annullare la fattura ed inviare un nuovo documento fiscale.

Tuttavia, l'agenzia delle Entrate ha fornito un parere dal quale emerge un'interpretazione "possibilista" nell'evitare l'emissione di una nuova fattura in caso di assenza del Cig, e la stessa soluzione dovrebbe essere valida anche per il Cup.

L'argomento è molto dibattuto, in quando le interpretazioni tra ministero e agenzia delle Entrate, sui requisiti essenziali di una fattura elettronica, sono in alcuni punti conflittuali.

Con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze n. 132/2020, l'Amministrazione ha elencato in modo preciso, quali possono essere le motivazioni per il rifiuto di una fattura elettronica da parte della Pa, queste sono:
1. fattura riferita a una operazione che non è stata posta in essere in favore della Pa destinataria della trasmissione del documento;
2. omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (Cig) o del Codice unico di Progetto (Cup), da riportare in fattura;
3. omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
4. omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (Aic) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;
5. omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

D'altro canto, la norma fiscale determina quali sono i requisiti essenziali di una fattura:
A - per il prestatore o fornitore: il numero univoco progressivo di fattura, i dati della ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, indirizzo e numero di partita Iva;
B - per il cliente, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, indirizzo, partita Iva e/o codice fiscale.

La mancanza di un solo elemento dei dati sopra elencati determina l'annullamento della fattura.
É chiaro che prendendo in considerazione la norma "fiscale" il prestatore può rifiutarsi di annullare la fattura emessa per effettuare successivamente l'emissione di nuova fattura elettronica.

Per evitare contenziosi e problemi di mancato rimborso per lo scadere dei termini, come detto in precedenza, è intervenuta l'agenzia delle Entrate, che con la risposta 436/2019, ha precisato: «sebbene il codice identificativo di gara (CIG) non rientri tra gli elementi indicati dall'art. 21 del DPR n. 633 del 1972, l'obbligo di indicare tale codice nella fattura elettronica emessa verso la pubblica amministrazione è previsto dall'art. 25, co. 2, del n. 66/2014". Tuttavia, "l'omissione in fattura di elementi che non pregiudicano la validità fiscale della stessa (CIG errato o mancante) può essere sanata mediante l'invio di un nuovo documento utile ad integrare i dati mancanti nel documento originario».

Dal tenore letterale della risposta dell'Agenzia sembrerebbe quindi che la presenza di un "nuovo documento" risulti idoneo ad attestare la connessione tra la fattura emessa e il Cig/Cup mancante o errato. Pertanto, si può ritenere che per effettuare una riconciliazione tra i dati mancanti o errati con il documento fiscale emesso potrebbe essere effettuato - per esempio- semplicemente con l'invio di una Pec, con allegata una ricevuta di raccordo con la fattura elettronica, insieme al documento del legale rappresentante e una autodichiarazione con cui si attesti il collegamento tra la fattura emessa e i relativi codici Cig/Cup.

(*) Presidente Ancrel Bologna

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Gli appuntamenti per i revisori degli enti locali

ANTONELLA PUTRINO RICONFERMATA PRESIDENTE DI ANCREL TORINO
Giovedì 28 luglio 2022 si è svolta l'Assemblea degli associati di Ancrel Torino che oltre all'approvazione del bilancio ha provveduto al rinnovo delle cariche associativa della Sezione confermando la Dott.ssa Antonella Putrino nel ruolo di Presidente.
Il direttivo è pertanto così composto:
Presidente Antonella Putrino
Vice Presidente Pierluigi Ropolo
Tesoriere Davide Barberis
Segretario Anna Maria Mangiapelo
Consiglieri: Pino Barra, Mauro Casalegno, Andrea Matarazzo, Margherita Spaini, Massimo Striglia

ASSEMBLEA e CONVEGNO NAZIONALE Bari, 28 e 29 ottobre 2022
Quest'anno saremo ospitati dalla splendida città di Bari per l'Assemblea ed il Convegno annuale di ANCREL. Venerdì 28 ottobre alle 16.30 si svolgerà l'assemblea degli associati e a seguire la cena di gala.
Sabato 29 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 13,30 il Convegno nazionale: COME CAMBIA L'ATTIVITA' DEL REVISORE DOPO IL PNRRR E LA RIFORMA DEL TUEL? e Premiazione Quinta Edizione Premio ANTONINO BORGHI che permetterà di acquisire 5 crediti formativi al superamento del test finale. Seguirà nelle prossime settimane la brochure completa dell'evento. Sul Link è possibile scaricare i moduli di prenotazione

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