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Il Comune è tenuto a pronunciarsi sull'abuso segnalato dal vicino

Il confinante gode di una legittimità rafforzata in quanto danneggiato diretto

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di Annarita D’Ambrosio

Il Comune, anche in caso di abusi in abitazioni private, deve autorizzare l’accesso agli atti del condomino che ne faccia richiesta ed è altresì tenuto a pronunciarsi espressamente sull’entità degli abusi stessi. È la conclusione cui giunge la pronuncia del Tar Brescia n. 714/2021.

A rivolgersi al Tribunale amministrativo il proprietario di una unità immobiliare sita al piano terra di un condominio e confinante con altro appartamento all’interno del quale la nuova proprietaria aveva effettuato radicali lavori. A conclusione degli stessi, il ricorrente lamentava la modifica dell’aspetto estetico del condominio, nonché l’aumento consistente delle immissioni rumorose nel proprio appartamento, con conseguente impossibilità di godimento del riposo notturno e disturbo della propria attività lavorativa. Assumendo che le modifiche eseguite avrebbero inciso sul carico urbanistico dell’immobile e sulla capacità insediativa dell’appartamento, ripercuotendosi sulle modalità di utilizzo delle parti comuni, il condomino richiedeva perciò al Comune l’accesso agli atti della pratica edilizia in questione segnalando al Comune e alla competente Soprintendenza le difformità delle opere e delle destinazioni d’uso realizzate rispetto ai titoli edilizi e paesaggistici rilasciati, chiedendo di assumere i provvedimenti ripristinatori e sanzionatori conseguenti. Non risultava - segnalava il condomino - alcuna pratica di agibilità, pertanto al Comune si chiedeva di intervenire per inibire al proprietario l’utilizzo di un immobile inagibile e in contrasto con i requisiti igienico sanitari vigenti, avendo realizzato un secondo bagno ad altezza non conforme .

Il Tar Brescia richiamando la pronuncia 183 del Consiglio di Stato del 9 gennaio 2020 conferma che «l’obbligo (del Comune) di provvedere sulle istanze dei privati sussiste anche in ipotesi nelle quali si evidenzino specifiche ragioni di giustizia ed equità che impongano l’adozione di un provvedimento ovvero tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni dell’Amministrazione». Questo in considerazione anche del fatto che il confinante, il vicino di appartamento in condominio, secondo giurisprudenza costante, gode di una legittimazione differenziata rispetto alla collettività in quanto subisce potenzialmente più di altri «gli effetti nocivi immediati e diretti dell’eventuale illecito edilizio non represso».

Accogliendo il ricorso, il Tar rimette all’amministrazione comunale la necessità di pronunciarsi espressamente sull’abuso e sulla complessiva agibilità dei locali.

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