Amministratori

Il Comune non può requisire loculi cimiteriali con ordinanza urgente

di Ulderico Izzo

Per il Tar Sicilia, sede di Palermo, è illegittima un’ordinanza contingibile ed urgente, ex articoli 50 e 54, Dlgs n. 267 del 2000, con la quale il Sindaco ha disposto la requisizione temporanea di loculi cimiteriali non utilizzati, che sia priva dell’indicazione del termine finale di efficacia.
Tale è il principio che emerge dalla sentenza n. 2379 depositata lo scorso 15 ottobre

Il fatto
Dinanzi al Tribunale amministrativo del Capoluogo siciliano è stata impugnata un’ordinanza sindacale, adottata dal Sindaco di un Comune del palermitano, con cui dispone la requisizione temporanea di loculi non utilizzati all'interno delle cappelle gentilizie presenti all'interno del cimitero comunale.
Detta ordinanza, con la sentenza in rassegna, è stata dichiarata illegittima.

La decisione
Il Giudice adito ha richiamato a fondamento della sua decisione la norma di riferimento, quale il combinato disposto degli articoli 50 e 54 del Tuel.
É noto che le ordinanze extra ordinem costituiscono provvedimenti che derogano al principio di tipicità che presiede l’adozione dei provvedimenti amministrativi, al fine di consentire alla Pa di sopperire a situazioni straordinarie ed urgenti che non potrebbero essere efficacemente fronteggiate attraverso l’uso dei poteri autoritativi ordinariamente previsti in capo all’Amministrazione.
La giurisprudenza della Giudice della legittimità costituzionale e quella amministrativa ha, però, individuato dei precisi limiti che devono comunque essere rispettati nell’adozione di tali atti, al fine di evitare che tale strumento, che si pone già ai limiti del principio di legalità - sul quale è fondato l’intero Ordinamento - possa legittimare atti slegati da alcun paradigma normativo con effetti pesantemente incidenti sulla realtà fattuale e giuridica.
Anche a volere seguire le ricostruzioni giurisprudenziali più estensive, secondo le quali l’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti è giustificata anche a fronte di situazioni determinatesi a seguito di una colpevole inerzia della stessa amministrazioni – in quanto condizione che non fa venir meno l’emergenza che, in ipotesi, si è venuta a determinare – costituisce, ai fini che interessano, limite invalicabile di tali atti la loro temporaneità, attraverso l’indicazione di una data certa oltre la quale perdono efficacia. La necessità di tale limite temporale è connessa non soltanto alla stessa natura ‘contingibile’ degli atti di cui si discute, ma all’ancora più pregnante rilievo che solo in via temporanea può essere consentito l’uso di strumenti extra ordinem, che permettono la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalla legge.

Conclusioni
Il Tar ha chiarito che nel nostro ordinamento per gli interventi non temporanei, nei limiti strettamente necessari, l’Amministrazione deve provvedere attraverso gli ordinari strumenti specificatamente ed analiticamente disciplinati dalla legge. Il limite temporale di tali provvedimenti deve essere adeguato al rischio da fronteggiare, ma nel senso che deve essere rapportato al tempo necessario per fronteggiarlo, attraverso gli strumenti ordinari, che devono essere attivati nel più breve tempo possibile, e non in attesa che venga risolto il problema generale da cui il rischio è scaturito, in tempi del tutto incerti.

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