Palazzo Spada «blinda» la pertinenza urbanistico-edilizia
Serve la contestuale esistenza di: nesso, dimensione ridotta, nessun valore di mercato, nessun carico urbanistico
Alle pertinenze urbanistico-edilizie non si può applicare l'accezione più ampia che caratterizza la pertinenza in ambito civilistico. Lo ribadisce il Consiglio di Stato, ricordando anche l'attuale orientamento della giurisprudenza, secondo cui le circostanze che consentono di indicare un manufatto come pertinenza di un bene immobile, sono bene individuate e definiscono la pertinenza stessa in modo circoscritto. Un'impostazione che viene riaffermata a fronte di interpretazioni in senso contrario sostenute in giudizio da proprietari privati. Come nel caso che ha dato origine alla sentenza n.6438 del 23 settembre scorso, il cui appello è stato respinto dai giudici della Sesta Sezione del Consiglio di Stato (confermando il precedente rigetto del ricorso da parte del Tar Lombardia - Brescia).
Il fatto
Una società immobiliare ha realizzato su una sua proprietà nel territorio del comune lombardo di Bagnolo Mella due portici di notevoli dimensioni (oltre 120 mq il primo e oltre 769 mq il secondo), e un'autorimessa di 88 mq circa, sostenendo, tra le altre cose, che «i "portici" avrebbero una finalità strumentale rispetto al fabbricato produttivo esistente, non avrebbero autonomo valore commerciale e non inciderebbero sul carico urbanistico». I giudici del Consiglio di Stato hanno invece fatto osservare che «la rilevante dimensione degli interventi edilizi effettuati ha inciso sul carico urbanistico, il che è sufficiente per escludere la configurabilità di una pertinenza edilizia». Peraltro, le opere, «portici e autorimessa, devono essere valutate unitariamente, risultando, nella specie, realizzato un complesso di interventi privi dei prescritti titoli abilitativi».
Le caratteristiche della pertinenza
Contestualmente il Consiglio di Stato ha richiamato i requisiti che rendono possibile parlare di pertinenze in ambito urbanistico-edilizio, ricordando che «la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che l'accezione civilistica di pertinenza sia più ampia di quella applicata nella materia urbanistico-edilizia». Più in particolare i giudici ricordano che occorre una contestuale presenza dei due seguenti requisiti, già affermati con diverse pronunce del Consiglio di Stato. «La pertinenza urbanistico-edilizia - si spiega definendo il primo requisito - è configurabile allorquando sussista un oggettivo nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa ad un uso servente durevole e sussista una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce». Inoltre, si aggiunge indicando il secondo requisito, «ai fini edilizi il manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale ed è funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche allorquando è sfornito di un autonomo valore di mercato e non comporta un cosiddetto "carico urbanistico" proprio in quanto esauriscono la loro finalità nel rapporto funzionale con l'edificio principale». «I suddetti requisiti - concludono i giudici - devono sussistere contestualmente perché vi sia una pertinenza».