Il contratto integrativo territoriale va certificato dall’organo di revisione di ciascun ente associato
La contrattazione integrativa di livello territoriale è un’importante opportunità di sviluppo degli strumenti negoziali su area sovracomunale. La norma contenuta nell’articolo 40, comma 3-bis, quarto periodo, del Dlgs 165/2001 stabilisce che la contrattazione collettiva integrativa possa avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. In applicazione di tale norma di legge la contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni Locali, articolo 3, comma 3, del Ccnl Funzioni Locali del 16 novembre 2022, prevede la contrattazione integrativa, anche di livello territoriale con la partecipazione di più enti, secondo la disciplina dell’articolo 9 del Ccnl del 21 maggio 2018 (Contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale). Il tema è stato anche ampiamente sviluppato nel quaderno Anci n. 47 di marzo 2024, dove si rileva, fra l’altro, come tale disciplina presenti elementi di qualche complessità ai quali l’organo di revisione deve porre particolare attenzione nell’ambito della propria attività certificatoria. Non è infatti prevista, dalle norme, la costituzione, con atti propri degli enti aderenti, di un organo di indirizzo rappresentativo di tutte le giunte con il potere di procedere a un’unica formulazione di indirizzi negoziali e a un’unica autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del testo concordato, ma è necessario che la contrattazione territoriale trovi fondamento in appositi atti di indirizzo, condivisi tra gli enti partecipanti anche ai fini della definizione dei protocolli d’intesa previsti dal Ccnl, comprensivi delle “regole d’ingaggio” tra gli organi di governo degli stessi con la necessità che tutti gli enti concordino e adottino, giunta per giunta, uno stesso atto deliberativo che rechi la definizione degli oggetti di cui sopra e comuni indirizzi per la contrattazione integrativa. Né può essere elusa, in alcun modo, l’opera di controllo (vincolante per la contrattazione integrativa) assegnata dalla legge agli organi di revisione degli enti, che rimangono necessariamente indipendenti nella loro azione di garanzia.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto il comma 4 dell’articolo 9 del Ccnl del 2018, stabilisce che «Alla contrattazione territoriale si applica comunque quanto previsto dall’art. 8 (oggi art. 8 del CCNL 16.11.2022:)» secondo il quale «Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001». Ciò implica che il contratto territoriale, producendo effetti su ciascun ente associato, deve essere trasmesso a tutti gli organi di revisione per la resa del previsto parere, posto che lo stesso impegni le risorse decentrate stanziate negli appositi distinti fondi.
La relazione tecnico-illustrativa da fornire ai suddetti organi di revisione, in relazione alla disciplina normativa comune degli istituti, può essere unica, mentre quella finanziaria deve trovare formulazione in ciascun ente in ordine al rispetto della costituzione e utilizzo del suo fondo decentrato.
Nelle verifiche di propria competenza l’organo di revisione di ciascun ente associato dovrà tenere anche in considerazione che costituisce scelta degli enti attribuire alla contrattazione territoriale la sola disciplina di parte normativa, ovvero anche quella di parte economica. Il contratto prevede anche che le intese tra gli enti regolino gli aspetti del finanziamento degli oneri della contrattazione a carico dei rispettivi bilanci ma, potendo gli enti mantenere autonomia contrattuale nella definizione dei dettagli retributivi, può trovare limitazione, nell’ambito delle suddette intese, la necessità di regolare il finanziamento degli oneri contrattuali. Questi ultimi, infatti, costituiscono oggetto proprio delle singole amministrazioni, i cui bilanci restano ovviamente distinti e indipendenti. In altre parole, la contrattazione territoriale, può produrre effetti sulle amministrazioni convenzionate in termini eminentemente normativi, non potendo entrare nelle loro autonome decisioni organizzative, che costituiscono il presupposto delle politiche retributive, incentivanti e indennitarie di dettaglio.
L’applicazione del contratto territoriale, in tal caso, dovrà quindi essere operata con appositi contratti integrativi presso i singoli enti (di 2° livello integrativo), a loro volta attuativi del contratto territoriale, soprattutto per la distribuzione delle risorse decentrate a ciascun istituto. Anche per tali integrativi sarà necessaria la certificazione dell’organo di revisione.
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