I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Il dilemma della validazione del Pef 2022-2025

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di Luigi D'Aprano (*) - Rubrica a cura di Anutel

Unitamente alle procedure di redazione del Piano economico finanziario (Pef) per la determinazione del costo da imputare ai contribuenti ai fini Tari, un ulteriore adempimento richiesto dall'Autorità è rappresentato dall'obbligo della validazione del documento.

La validazione consiste nella verifica da parte dell'ente territorialmente competente (Etc) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel Pef rispetto ai dati contabili dei gestori, nonché del rispetto della metodologia prevista dalla direttiva Arera per la determinazione dei costi riconosciuti da inserire nel Pef Tari 2022-2025. L'autorità ha chiesto, infatti, come è avvenuto anche per i Pef 2020 e 2021, oltre alla certificazione resa dai singoli gestori circa la regolarità contabile delle voci di costo inserite, anche l'ulteriore validazione da parte dell'Etc, prima della sua definitiva approvazione.

Dopo i primi dubbi applicativi, l'Arera ha chiarito e confermato con le ultime determinazioni che la validazione deve avvenire a cura di un soggetto dotato di terzietà rispetto al gestore che ha redatto il Pef. A questo punto occorre fare una distinzione operativa tra le zone territoriali in cui è attiva l'autorità di ambito in qualità di Etc, nei quali i Comuni sono semplici gestori del servizio di riscossione della Tari, da quelle nelle quali i Comuni fungono anche da Etc. Nel primo caso, non vi è alcun dubbio circa la terzietà dell'ente territorialmente competente, per cui è ininfluente il soggetto che esegue la validazione dei Pef grezzi inviati dai singoli gestori, soggetto che può anche coincidere con l'ente stesso. Nel secondo caso, invece, caso in cui i Comuni sono chiamati a fungere da Etc oltre che gestore per le proprie attività, l'Autorità ha raccomandato il rispetto della terzietà di chi deve validare rispetto a chi ha prodotto il documento elaborato. In questo caso, l'Autorità ha voluto che laddove l'organismo competente alla verifica risulti identificabile con il gestore, la validazione possa essere svolta da un soggetto, inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.

I chiarimenti forniti dall'Autorità non escludono, comunque, la possibilità di ricorrere per la validazione a soggetti privati esterni, doppiamente terzi rispetto all'ente chiamato a determinare il Pef da inviare all'Autorità per la definitiva approvazione. Tra le possibili situazioni, individuate dall'Autorità, attraverso le quali la richiesta terzietà verrebbe, pertanto, assicurata, è pertanto ricompreso anche l'affidamento di questo compito a un'altra amministrazione territoriale (ad esempio un Comune limitrofo o altro ente aggregatore in virtù di apposita convenzione, ovvero un amministrazione provinciale) o ad altra struttura o unità organizzativa interna al Comune ma distinta rispetto a quella che ha predisposto il Pef grezzo.

Il problema è ovviamente amplificato nei piccoli Comuni nei quali i responsabili dei servizi si trovano a espletare più mansioni e individuare una struttura terza non è sempre facilmente possibile. Le soluzioni potrebbero essere ricorrere al segretario comunale quale figura presente in ogni Comune e normalmente esterna all'organigramma interno, ipotizzare una gestione associata della funzione tra i vari piccoli Comuni, oppure, esternalizzare l'attività a soggetti privati esterni, in grado di restituire la necessaria documentazione a corredo dei documenti da inviare all'Autorità, assicurando il pieno rispetto del requisito della terzietà.

(*) Docente Anutel

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LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE TRIBUTARIO

- 3/2/2022: le principali novità in materia di tributi locali per il 2022 - I parte (15,00-17,00)

- 4/2/2022: le principali novità in materia di tributi locali per il 2022 - II parte (15,00-17,00)

- 7-8/2/2022: corso di preparazione e qualificazione per funzionari responsabili della riscossione (9,00-13,00 / 14,30-18,30)

- 9/2/2022: le novità 2022 per i tributi locali (9,00-11,00)

- 10/2/2022: Imu e aree edificabili approfondimento sul concetto di edificabilità ed aree pertinenziali (10,00-12,00)

- 14/2/2022: l'autotutela nei tributi locali (10,00-12,00)

- 14-15/2/2022: corso di formazione per messi notificatori (9,00-11,00 / 15,00-17,00)

- 16/2/2022: Imu abitazione principale: pertinenze ed altre fattispecie (15,00-17,00)

- 8-9/3/2022: corso di aggiornamento biennale per funzionari responsabili della riscossione già in possesso di qualifica e nominati ai sensi dell'articolo 1 comma 793 legge 160/2019 (15,00-17,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE FINANZIARIO

- 9/2/2022: le modalità operative per approntare il rendiconto della gestione 2021 (15,00-17,00)

- 21/2/2022: le novità della dichiarazione Iva 2022 di interesse per gli enti locali (10,00-12,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER ALTRI SETTORI

- 17/2/2022: assunzioni e gestione del personale dopo il Dl 80/2021 (10,00-12,00 / 15,00-17,00)

- 22/2/2022: cantiere "terzo settore" lo stato dell'arte sulla riforma (10,00-12,00)

- 24/2/2022: le società partecipate dagli enti locali: la governance societaria e le problematiche gestionali (10,00-12,00 / 15,00-17,00)

- 4/3/2022: società partecipate: modelli di governance, assetti societari, assunzioni, organi di governo, anticorruzione (15,00-17,00)

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