Il diritto di accesso esteso all'informazione ambientale «vigila» sull'operato dell'ente locale
Rientrano gli atti emanati per controllare le emissioni dei mezzi di trasporto pubblici o privati
Il diritto di accesso all'informazione ambientale, assicurato dall'ordinamento nella sua più ampia estensione soggettiva e oggettiva, costituisce un vero e proprio presidio a tutela della salute umana e dell'ambiente, fungendo al contempo da vigile sentinella dell'operato posto in essere dagli enti locali nonché da virtuoso dissuasore di eventuali negligenze amministrative. La sentenza n. 2052/2021 del Tar Campania (sezione Salerno) ne chiarisce il perimetro applicativo, offrendo una ricognizione degli atti e provvedimenti amministrativi riconducibili al suo ambito oggettivo di funzionamento.
Contesto normativo
Il Dlgs 195/2005 sull'attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, attribuisce a quest'ultima una vasta portata definitoria ricomprendendo qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale concernente lo stato degli elementi dell'ambiente, taluni specifici fattori, le emissioni, le misure di protezione adottate, le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale, le analisi costi-benefici, lo stato della salute e della sicurezza umana.
Allo scopo di garantire la maggior diffusione possibile delle informazioni detenute dalla Pa, la disciplina dell'accesso agli atti amministrativi in materia ambientale postula un regime di pubblicità tendenzialmente integrale sia sotto il profilo della legittimazione attiva che sotto l'aspetto inerente all'oggetto della domanda ostensiva, in ciò delineando un'area di accessibilità informativa decisamente accresciuta rispetto a quella contemplata dalla normativa generale sull'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990.
In realtà, dal punto di vista soggettivo, si amplia notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso, stabilendo che le informazioni ambientali spettino a chiunque le richieda, senza necessità dunque di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse.
Dal punto di vista oggettivo, si estende sensibilmente il contenuto delle notizie accessibili alle informazioni ambientali, implicando anche un'attività elaborativa da parte della Pa interessata alle comunicazioni richieste, con la sola esclusione delle istanze manifestamente irragionevoli o eccessivamente generiche.
Perimetro applicativo esteso
Alla luce di queste coordinate legislative, intervenendo in un giudizio promosso da un cittadino teso a ottenere l'ostensione di specifici documenti comprovanti l'attività svolta da un Comune – rimasto silente – in merito alla salvaguardia dall'inquinamento automobilistico, i magistrati campani precisano i confini oggettivi dell'accessibilità. In particolare, i giudici amministrativi asseriscono che il diritto di accesso all'informazione ambientale, protetto a spettro dilatato, si spinge fino a garantire a qualsiasi cittadino la possibilità di conoscere quali atti amministrativi sono stati adottati dall'ente locale per attuare le misure limitative della circolazione privata dei veicoli obsoleti e contenere il superamento dei valori limite degli inquinanti ai fini di tutela della salute umana e dell'ambiente. Rientrano, altresì, nella facoltà conoscitiva i provvedimenti emanati per controllare le emissioni dei mezzi di trasporto pubblici o privati nonché la quantità di sanzioni irrogate da parte della Polizia locale per la violazione dei divieti (in specie, di mantenere acceso il motore dei veicoli in sosta) in materia di circolazione dei veicoli.