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Il Dl Rilancio sull'installazione di dehors non «salva» le strutture non autorizzate costruite su beni culturali

Lo hanno stabilito i giudici della terza sezione civile della Corte di cassazione

di Domenico Carola

I giudici della terza sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 3583/2021, hanno ribadito che l'esecuzione di opere di qualunque genere sui beni culturali in assenza di autorizzazione, sono punite come opere illecite, salvi gli effetti del Decreto Rilancio.

Un esercente aveva proposto ricorso davanti al Tribunale di Benevento contro l'ordinanza del giudice delle indagini preliminari con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca del sequestro preventivo della struttura esterna installata negli spazi antistanti all'esercizio commerciale di cui era titolare. Il Tribunale del riesame non accoglieva l'appello e l'esercente proponeva ricorso per cassazione.

La Cassazione ritiene il ricorso infondato e lo rigetta ribadendo che le pubbliche piazze, vie, strade, e altri spazi urbani, nell'ambito dei centri storici, in base alla normativa sui beni culturali e del paesaggio, sono qualificabili come tali indipendentemente dall'adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico. In base alla normativa sugli interventi soggetti ad autorizzazione, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su tali beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente e in assenza di questa è punita come opera illecita, salvi gli effetti del Decreto Rilancio sull'installazione di dehors. Il Collegio rileva che effettivamente manca la motivazione sul fumus del reato e il riconoscimento della tutela diretta è in contrasto con la contemporanea sussistenza della tutela indiretta, senza peraltro che sia specificato concretamente in cosa sarebbe consistita la violazione. Inoltre sia il giudice per le indagini preliminari che il Tribunale del riesame hanno affermato che la struttura realizzata, per le sue caratteristiche oggettive, non rientra tra quelle descritte nel decreto legge di sostegno delle imprese di pubblico esercizio ed hanno dunque escluso in fatto, in base ad un accertamento di merito, l'applicabilità della norma invocata dal ricorrente. Tale punto del provvedimento impugnato, relativo alla diversità della struttura realizzata rispetto a quelle descritte dalla norma, non è stato specificamente contestato con il ricorso sicché la questione dedotta, sull'ambito applicativo della norma relativa al sostegno delle imprese di pubblico esercizio, è irrilevante ai fini della decisione.

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