Il giudice può riconoscere la qualifica al dipendente di una società pubblica
La partecipazione pubblica non sottrae l’azienda al regime privatistico
Il lavoratore di una società pubblica può ottenere giudizialmente il diritto all’inquadramento superiore per lo svolgimento di fatto delle corrispondenti mansioni, in quanto le norme che limitano il reclutamento del personale non comportano deroghe all’articolo 2103 del Codice civile.
Nel caso sottoposto alla Corte di cassazione (sentenza n. 35421/2022), i giudici di merito avevano riconosciuto al lavoratore, dipendente di una società pubblica in house, il pagamento delle differenze retributive, escludendo invece il suo diritto al definitivo inquadramento nella qualifica superiore rivendicata. Secondo la Corte d’appello, infatti, i vincoli procedurali – previsti da disposizioni speciali per le società pubbliche nella fase di reclutamento del personale – dovevano considerarsi estesi alla progressione di carriera. Conseguentemente, mutuando i principi del pubblico impiego privatizzato, era stato negato il diritto all’inquadramento superiore.
La Cassazione, nell’accogliere il ricorso del lavoratore, premette che, sulla questione, si sono registrati orientamenti difformi. Una prima tesi, fatta propria dalla Corte territoriale, fa discendere dalla natura sostanzialmente pubblica del capitale impiegato dalla società l’impossibilità di attribuire la qualifica superiore per effetto dello svolgimento di fatto delle corrispondenti mansioni; secondo la tesi opposta, invece, in assenza di una norma speciale (prevista, in materia di inquadramento, solo per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni) e in ragione dell’ontologica diversità fra costituzione del rapporto di lavoro e gestione dello stesso, la disciplina delle mansioni superiori non può che essere quella dettata dall’articolo 2103 del Codice civile, applicabile al rapporto di lavoro di diritto privato.
La Suprema corte muove dall’assunto per cui la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società, la quale resta assoggettata al regime giuridico privatistico, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica. Sicché, per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle società a partecipazione pubblica, mentre la legge subordina l’instaurazione del rapporto di lavoro alla ricorrenza di specifiche condizioni (articolo 19 del Dlgs 175/2016), non si rinviene analoga disposizione derogatoria con riferimento all’articolo 2103 del Codice civile.