Personale

Il medico di base può certificare le assenze del dipendente per terapia salva-vita

Quei giorni vanno tutti esclusi dal computo del comporto anche se in regime di ricovero ospedaliero

di Consuelo Ziggiotto

Il rilascio della certificazione sulla sussistenza delle gravi patologie non compete al medico di medicina generale, il quale è legittimato invece a certificare i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle terapie salva-vita oppure le assenze correlate agli effetti collaterali delle stesse. Così si esprime l'Aran nel parere AFC33 riferito all'articolo 20 del contratto per il personale dell'Area Funzioni Centrali 2016-2018.

Il parere può essere applicato anche in riferimento all'articolo 37 del contratto 21 maggio 2018 comparto Funzioni Locali, ripetendo lo stesso l'identica formulazione letterale della disposizione riferita al comparto Funzioni Centrali.

Il tema si inserisce nella particolare tutela che il contratto collettivo ha riservato alle patologie gravi richiedenti terapie salva-vita, prevedendo l'esclusione dal computo del comporto delle assenze per malattia riferite ai giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie, ai relativi giorni di ricovero ospedaliero e agli effetti collaterali dovuti alle terapie.

La tutela è illimitata quando riferita ai giorni nei quali il lavoratore riceve la terapia salva-vita, nel senso che vanno tutti esclusi dal computo del comporto, anche se in regime di ricovero ospedaliero. È limitata invece a quattro mesi per ciascun anno solare quando l'assenza per malattia è riferita agli effetti collaterali delle citate terapie.

Ma quale è l'organo medico competente che può certificare tali assenze? L'Aran chiarisce che la certificazione dei giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle terapie salva-vita e le assenze correlate agli effetti collaterali può essere effettuata anche dal medico di medicina generale, oltre che dalla struttura medica convenzionata dove è stata effettuata la terapia.

I dubbi hanno riguardato la dicitura generica della disposizione contrattuale che a fianco della struttura presso la quale è effettuata la terapia, indica, tra i soggetti titolati ad emettere la certificazione, anche la figura dell'organo medico competente, che a detta dell'Agenzia, può ricomprendere anche il medico di base.

Allo stesso può farsi riferimento anche nel caso di terapie salva-vita svolte per le loro caratteristiche presso il domicilio del dipendente.

Altro è l'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti terapie salva-vita, certificazione quest'ultima che può essere rilasciata esclusivamente dalle strutture medico-legali della Aziende sanitarie locali, dagli enti accreditati, così come dalle strutture con competenze mediche delle Pubbliche amministrazioni.

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