Urbanistica

Il murale è un intervento edilizio di manutenzione straordinaria

Il Consiglio di Stato conferma la decisione del Tar Campania: non basta la Cila ma serve il rilascio del titolo edilizio

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di Massimo Frontera

Il dipinto decorativo sulla facciata non può essere ricondotto a una normale manutenzione ordinaria perché quest'ultima può applicarsi solo a una tinteggiatura che lasci invariato il colore della parete. I murales - che frequentemente vengono realizzati per scopi celebrativi o artistici sulle facciate di edifici pubblici e privati - sono invece interventi che modificano, deliberatamente, la superficie del fabbricato; e anche se potrebbero essere facilmente rimovibili, sono in realtà realizzati proprio per restare nel tempo, almeno fino a che l'autore o il committente/proprietario non decida di rimuoverli. Pertanto, la realizzazione di un murale va classificato come un intervento di manutenzione straordinaria, e non può essere realizzato a mezzo di semplice segnalazione (Cila) ma necessita del rilascio di un titolo edilizio.

Questo, in sintesi, il percorso logico che ha portato il Consiglio di Stato ha respingere l'appello di un condominio di Napoli, dopo che anche il Tar Campania aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di rimessa in pristino della facciata di un palazzo sul quale era stato realizzato appunto un ampio murale. Va anche detto che, nel caso specifico, la controversia ha riguardato il ritratto di 6 metri per 6 realizzato nel marzo del 2020 nei quartieri spagnoli per ricordare Ugo Russo, un ragazzo del quartiere morto a 15 anni mentre tentava di rapinare un carabiniere fuori servizio. Il condominio che ha ospitato il murale ha ingaggiato una agguerrita battaglia legale per sostenere la legittimità della procedura, coinvolgendo anche la soprintendenza, dalla quale ha ottenuto dei pareri in cui si attestava l'assenza di interesse storico, artistico e paesaggistico del fabbricato, nel centro storico cittadino. Elemento che, tuttavia, il Consiglio di Stato, ha giudicato irrilevante.

Nella sentenza n.1289/2023 pubblicata il 7 febbraio scorso, i giudici della Sesta Sezione di Palazzo Spada si sono attenuti a considerazioni che hanno - ovviamente - riguardato il solo ambito urbanistico-edilizio della vicenda, sottolineando che «la realizzazione di un dipinto murale a carattere decorativo assume le medesime caratteristiche della realizzazione di un intervento edilizio, diversificandosene, semmai, in ragione della complessità dell'eventuale rimozione, ma tale aspetto materiale non incide sulla qualificazione giuridica dell'opera come "irreversibile", in quanto la "reversibilità" dell'opera non assume rilievo obiettivo ma soggettivo, essendo condizionata (per come già sopra detto) dalla volontà del soggetto realizzatore o del proprietario dell'edificio sul quale è stata eseguita». Pertanto, «la innovazione dell'aspetto esteriore della facciata o della parete di un edificio attraverso l'occupazione della stessa con un dipinto murale, che non costituisce manutenzione ordinaria ma "straordinaria"».

La conferma indiretta, secondo i giudici, viene dallo stesso glossario nazionale delle attività che ricadono nell'edilizia libera, che considera «solo la tinteggiatura finalizzata a ripristinare la colorazione preesistente (testualmente, con riferimento all'opera "Rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le opere correlate)" e all'elemento "Intonaco interno e esterno")». «Ne consegue - prosegue il Consiglio di Stato - che, qualora l'intervento vada oltre il semplice ripristino o rinnovamento dell'aspetto originario della facciata dell'edificio (o delle pareti dello stesso) e si proponga di reimpostare il significato dell'aspetto esterno dell'edificio, non può ricondursi alla categoria della c.d. edilizia libera».
Conclusione: «la realizzazione di un dipinto murale a carattere decorativo determina la trasformazione della facciata dell'edificio e, come tale, non può essere qualificata come intervento di manutenzione ordinaria ma va qualificata come intervento di manutenzione straordinaria; essa comporta infatti una irreversibile trasformazione, anche solo visiva, del territorio, in quanto destinata a permanere nel tempo secondo la volontà del realizzatore o del proprietario dell'immobile, il quale deciderà se rimuoverla e quando rimuoverla».

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