Personale

Il nuovo contratto complica le tabelle di equiparazione

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Il nuovo contratto per le funzioni locali, firmato lo scorso 21 maggio con efficacia dal giorno successivo, interviene con due distinte norme (articolo 12 e 64) sul sistema di classificazione professionale del personale.
Si tratta di un intervento che, a ben vedere, va a complicare l'applicazione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale disciplinati d al Dpcm 26 giugno 2015.

Il mantenimento delle quattro categorie
L'articolo 12, comma 2, del contratto 21 maggio 2018 prevede che il sistema di classificazione del personale del comparto funzioni locali resti articolato in quattro categorie, denominate rispettivamente A, B, C e B. L’accesso a queste categorie è unico e corrisponde alla posizione economica iniziale di ciascuna categoria, fatta eccezione per la categoria B, le cui posizioni di accesso restano B.1e B.3.
La disposizione contrattuale, forse per pressioni da parte sindacale, si discosta dall'atto di indirizzo del comitato di settore del 5 ottobre 2017 il quale, al paragrafo 2.2 prevedeva che, al fine di favorire la flessibilità organizzativa e rimuovere impedimenti ai processi di mobilità di personale sia interna che esterna, una riduzione da quattro a sole tre categorie.
La compressione delle categorie di inquadramento del personale dipendente del comparto funzioni locali avrebbe sicuramente consentito un allineamento con gli altri comparti di contrattazione che già da tempo hanno un suddivisione su tre aree funzionali, come nel caso del comparto funzioni centrali.

Le nuove progressioni economiche orizzontali
L'articolo 64, comma 3, del contratto 21 maggio 2018 ha previsto l'istituzione di nuove quattro nuove figure apicali in corrispondenza delle categorie A, B, C e D (A.6, B.8, C.6 e D.7), a cui si accede mediante progressione economica a carico delle risorse stabili del Fondo. Come rileva la Corte dei conti, a sezioni riunite in sede di controllo, nella delibera n. 6/SSRRCO/CCN/18 con la quale ha certificato positivamente il contratto , «l'istituzione delle nuove figure apicali finisce, inoltre, per generare elementi di discriminazione fra i comparti, in quanto non prevista per il comparto delle Funzioni Centrali ed attribuita in modo circoscritto (solo per le aree “funzionali”) nel comparto Istruzione e ricerca. Ne consegue il rischio di alimentare eventuale contenzioso di tipo contrattuale».

Conclusioni
Nel contesto delineato, il nuovo contratto del comparto funzioni locali più che eliminare alcune criticità che sono sorte nell'applicazione delle tabelle di equiparazione ne ha generate altre, come ha evidenziato la Corte dei conti.
Lo stesso Dpcm 26 giugno 2015 è oggetto di aggiornamento in caso di rinnovo dei contratti nazionali di lavoro della pubblica amministrazione.
A questo punto non ci resta che attendere gli sviluppi. Nel frattempo, nel caso di inquadramento del dipendente a seguito di mobilità intercompartimentale, appare più corretto attenersi scrupolosamente ai criteri definiti nell'articolo 2 del Dpcm 26 giugno 2015, utilizzando le tabelle allegate quale strumento di supporto in alcuni casi non vincolante.

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