I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Il nuovo metodo tariffario Arera 2022-2025 ai nastri di partenza

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

L'Arera ha approvato lo scorso 3 agosto, con deliberazione n. 363, il nuovo metodo tariffario dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 (Mtr-2).
Il metodo presenta molte conferme, ma anche alcune importanti novità rispetto a quello previgente fino al 2021 (Mtr - deliberazione Arera n. 443/2019 e successive modificazioni). In primo luogo, il nuovo metodo non si limita a definire le entrate tariffarie massime del servizio integrato di gestione dei rifiuti (per capirci della Tari/tariffa), ma stabilisce anche i criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento dei rifiuti. Disciplinando un settore caratterizzato da esperienze molto variegate sul territorio nazionale, con la necessaria asimmetria per tenere conto delle diverse situazioni di partenza.
L'impostazione di base del Metodo tariffario (Mtr-2) resta quella del precedente metodo (Mtr), vale a dire un sistema basato sulle regole per stabilire le entrate tariffarie massime e la presenza di un limite alla crescita annuale delle tariffe. Così come rimane la commisurazione dei costi efficienti di un'annualità sulla base dei costi certi, validati, risultanti da scritture contabili obbligatorie del secondo esercizio precedente.

Programmazione pluriennale
Il nuovo metodo punta tutto sulla programmazione pluriennale dei costi e delle tariffe massime. Il piano finanziario costruito sulla base delle regole del Mtr-2 sarà infatti pluriennale, dovendo abbracciare l'intero periodo 2022-2025. Il gestore del servizio (o i singoli gestori) dovranno presentare all'ente territorialmente competente (Ente di Governo dell'Ambito Territoriale o altro ente individuato dalle singole discipline regionali) il piano finanziario contenente i costi relativi agli anni dal 2022 al 2025, in tempo utile per l'approvazione delle tariffe Tari 2022. A questo fine i costi 2022 "guarderanno" al 2020, mentre per quelli del 2023 si dovrà fare riferimento ai dati di bilancio o preconsuntivo 2021 o, in mancanza, a quelli dell'ultimo bilancio disponibile. Per i costi del 2024 e 2025 si farà sempre riferimento ai dati 2021, determinati come sopra. Il piano sarà poi soggetto ad aggiornamenti biennali, riferiti al periodo 2024-2025, sulla base delle indicazioni metodologiche che saranno fornite dall'Arera. In questa fase si provvede all'aggiornamento dei costi, facendo riferimento a quelli effettivi dell'anno a-2 (per il 2024-2025). Tuttavia, il metodo contempla anche la possibilità di aggiornamenti infra periodali, laddove ciò sia ritenuto necessario dall'ente territorialmente competente (Etc).

Procedura di approvazione del Pef
Le nuove regole hanno inoltre il pregio di specificare meglio i termini entro cui i vari attori coinvolti nella costruzione e approvazione del Pef devono operare. È confermata la procedura che vede la predisposizione del Pef in capo al gestore (o ai gestori), la trasmissione del cosiddetto "Pef grezzo" all'Etc competente, la validazione da parte dello stesso e quindi la trasmissione del documento all'Arera (insieme ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti), la quale provvederà all'approvazione definitiva del Pef. Tuttavia, se nella precedente disciplina era chiaro il termine di trasmissione del Pef da parte dell'Etc all'Arera (entro 30 giorni dalla validazione dello stesso o comunque dal termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio e quindi delle tariffe Tari), termine confermato anche oggi, non altrettanto accadeva per la tempistica dei passaggi intermedi. Premesso che l'obiettivo era quello di far sì che l'Etc potesse disporre dei Pef in tempo utile per consentire ai Comuni di approvare le tariffe Tari sulla base del Pef validato entro il termine di legge, il Mtr non prevedeva scadenze intermedie specifiche. La norma dell'articolo 9 della deliberazione 363/2021 stabilisce invece un termine di fatto perentorio che grava sul gestore del servizio. Infatti, laddove il gestore rimanga inerte superando il termine stabilito di norma dall'Etc, con conseguente attivazione da parte di quest'ultimo del meccanismo della diffida, l'eventuale inadempimento che si protragga oltre il trentesimo giorno antecedente alla scadenza dei termini di legge per assumere le pertinenti determinazioni da parte degli organi competenti (ad esempio tariffe Tari), determina il divieto di qualsiasi aumento di corrispettivi in capo all'utenza finale, compreso l'adeguamento all'inflazione. Viene fatta salva la possibilità da parte dell'Etc di redigere il Pef in base alle informazioni note, specie, si ritiene, se questo comporti un calo tariffario.

Nuove componenti di costo
Di rilievo è anche l'introduzione di nuove componenti di costo, di natura previsionale. In particolare, si tratta della componente Cq (sia fissa che variabile), che ha la funzione di consentire sin da subito la copertura dei costi che si stima di sostenere per adeguare il servizio ai livelli standard e di qualità minima che saranno stabiliti dall'Arera (già preannunciati con la deliberazione n. 72/2021) e della componente Co(116), anche essa previsionale, che ha la funzione di permettere al Pef di recepire le variazioni di costo del servizio causate dalla nuove regole della classificazione dei rifiuti contenute nel Dlgs 116/2020 (in particolare, per eventuali aumenti/diminuzioni della quantità di rifiuti gestiti, per effetto dell'aumento/diminuzione delle attività economiche rientranti nel servizio in seguito nuova definizione di rifiuto urbano; per la riduzione delle quantità di rifiuti raccolte dovuta alla fuoriuscita delle attività dal servizio pubblico o il loro aumento in seguito al rientro di attività che avevano in precedenza optato per l'uscita dal servizio pubblico). L'introduzione delle nuove componenti di costo si accompagna all'inserimento di nuovi parametri che permettono di maggiorare la crescita annuale delle tariffe, la quale comunque non potrà superare un limite massimo complessivo. Restano confermati i costi incentivanti.

Valorizzazione recupero rifiuti
Il metodo cerca poi di incentivare la valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, tenendo conto del contributo degli stessi al raggiungimento degli obiettivi europei, mediante una più puntale quantificazione del fattore di sharing, riferito alla ripartizione dei corrispettivi derivanti dai sistemi collettivi di compliance alla responsabilità del produttore (ad esempio contributi Conai). Quantificazione che dipenderà dagli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti e dall'attività di preparazione al riutilizzo e al riciclo dei rifiuti.

Componenti a conguaglio
Il metodo inoltre cerca di porre ordine alle numerose componenti a conguaglio che incideranno nei prossimi anni nella determinazione del livello tariffario massimo, tenendo conto sia di quelle derivanti dal passato e sia di quelle che si genereranno nel corso del quadriennio. Interessante è in merito la codifica dell'incidenza sul Pef dello scostamento che si verifica tra il gettito Tari atteso e quello effettivo. In altri termini, nel Pef troverà ingresso la differenza tra le entrate tariffarie previste sulla base del Pef dell'anno a-2 e l'importo effettivamente addebitato ("fatturato") ai contribuenti per il medesimo anno. Ciò allo scopo di tenere conto della circostanza fisiologica che il totale degli avvisi Tari/tariffa emessi non corrisponde al totale derivante dal Pef, a causa della variabilità della base imponibile (nuove iscrizioni, cessazioni, variazioni di superficie, variazione della quantità dei rifiuti, ecc.).
Infine, interessante è l'apertura dell'Arera sul recupero da parte dei gestori dei cosiddetti costi "cappati", vale a dire di quelli efficienti (cioè determinati con il metodo Arera) non riconosciuti in quanto eccedenti il limite di crescita tariffario di un determinato anno. Il punto 4.5 del Mtr 2 stabilisce, infatti, che ove la differenza dei costi efficienti riportati nel Pef di un anno rispetto al limite massimo ammesso in base al tetto di crescita annuale sia validata dall'Etc, la stessa potrà essere riconosciuta nelle annualità successive del Pef pluriennale, nel corso del quadriennio, sempre però nel rispetto dei limiti di crescita di ogni anno. Ciò ovviamente se l'Etc lo ritenga necessario per mantenere l'equilibrio economico-finanziario e perseguire obiettivi specifici. Resta comunque ferma la facoltà dell'Etc di derogare al limite annuale di crescita, previa specifica relazione da presentare all'Arera.
Ulteriore valvola di emergenza per salvaguardare eventuali situazioni di squilibrio economico-finanziario della gestione è la possibilità affidata all'Etc di determinare il riconoscimento degli oneri efficienti ammissibili, ma non ancora recuperati, rimodulando i conguagli tra le diverse annualità, o permettendo il recupero anche oltre il 2025, per contemperare la sostenibilità della tariffa e l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

(*) Vice presidente Autel

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LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE TRIBUTARIO
- 20-21/9/2021: corso di preparazione e qualificazione per funzionari responsabili della riscossione (9,00-13,00/14,30-18,30)
- 27/9/2021: Imu abitazione principale e pertinenze: evoluzione nella fiscalità locale (15,00-17,00)
- 4/10/2021: corso base per operatori uffici tributi di prima nomina: la nuova Imu - prima giornata (12,00-14,00)
- 6/10/2021: corso base per operatori uffici tributi di prima nomina: la nuova Imu - seconda giornata (12,00-14,00)
- 6/10/2021: Imu e fabbricati rurali: evoluzione normativa e giurisprudenziale (modulo 1) (15,00-17,00)
- 8/10/2021: corso base per operatori uffici tributi di prima nomina: la nuova Imu - terza giornata (12,00-14,00)
- 13/10/2021: Imu e fabbricati rurali: evoluzione normativa e giurisprudenziale (modulo 2) (15,00-17,00)
- 18/10/2021: Tari: percorso guidato al calcolo delle tariffe (15,00-18,00)
- 20/10/2021: Imu agevolazioni per l'agricoltura (15,00-17,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE FINANZIARIO
- 29/9/2021: le ultime novità normative per gli enti locali (15,00-17,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER ALTRI SETTORI
- 1/10/2021: le novita' introdotte nella gestione delle procedure di gara afferenti alle risorse del Pnrr e Pnc (d.l. n. 77 del 31 maggio 2021) (15,00-17,00)
- 13/10/2021: configurazione della responsabilita' contabile dei dirigenti e dei funzionari degli enti locali (10,00-12,00)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (O IV)
PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI
Corso che consente l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.

- Dal 20/09/2021 al 18/10/2021 dalle ore 13,00 alle ore 16,00: il corso si svolgerà in 9 giornate (20/09-24/09-27/09-01/10-04/10-08/10-11/10-15/10-18/10)

Per informazioni ed iscrizioni consultare il sito ANUTEL.