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Il parere sul bilancio di previsione 2021-2023 e le variazioni di fine anno

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di Tommaso Pazzaglini (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Sul sito web di Ancrel è disponibile il parere sul bilancio di previsione 2021/2023, redatto in collaborazione con la Commissione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, seguirà successivamente una nuova versione a seguito dell'approvazione della legge di bilancio 2021.

Le principali novità del parere sul bilancio di previsione:
• Fondo crediti di dubbia esigibilità: dal 2021 si dovrà accantonare l'intero importo (salvo quanto previsto dal comma 79 della legge di bilancio 2020) e per il calcolo si potrà utilizzare solo il metodo della media semplice. Inoltre come previsto dall'articolo 107-bis del Dl 18/2020 a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020;
• Fondo garanzia debiti commerciali: le amministrazioni devono inserire nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento (dal 1 al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi) denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione:
– se non è stato ridotto il debito commerciale al 31 dicembre 2020 rispetto al debito al 31dicembre 2019 di almeno il 10 per cento. Questo criterio non si applica se il debito commerciale residuo scaduto al 31 dicembre non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
– se, pur rispettando la riduzione del 10 per cento, è presente l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 giorni piuttosto che 60 giorni nel caso di specifici accordi).
• applicazione avanzo di amministrazione presunto: nel caso di utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione occorre compilare e allegare i prospetti A1, A2. Inoltre in questi casi occorre, entro il 31 gennaio 2021 con deliberazione di Giunta Comunale, provvedere all'approvazione del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo. In assenza dell'aggiornamento del prospetto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Si ricorda che fino all'approvazione del rendiconto non è possibile applicare al bilancio di previsione l'avanzo destinato a investimenti;
• nuovo canone patrimoniale: l'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge 160/2019, ha previsto, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i Comuni, Province e Città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa o il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.

Adempimenti contabili di fine esercizio
Il mese di dicembre rappresenta un periodo importante sia dal punto di vista della programmazione di bilancio sia per gli ultimi adempimenti dell'esercizio in corso. L'organo di revisione deve verificare che l'ente rispetti contabilmente il principio della competenza finanziaria potenziata. In ottemperanza a ciò è fortemente consigliato, senza attendere il riaccertamento ordinario dei residui per la costituzione del fondo pluriennale vincolato, approvare le opportune variazioni di esigibilità con determina dirigenziale entro il 31 dicembre e recepire già queste previsioni (Fpv di entrata 2021 e relativi stanziamenti di spesa) nello schema di bilancio 2021-2023 in corso di approvazione. in aggiunta alle variazioni di esigibilità, possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno anche le variazioni previste dall'articolo 175, comma 3) del Tuel nonché:
• le variazioni al piano esecutivo di gestione entro il 15 dicembre (articolo 175, comma 9 del Tuel);
• i prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali; essendo di competenza dell'organo esecutivo possono essere deliberati sino al 31 dicembre (articolo 176 del Tuel);
Non necessitano di atto di variazione gli adeguamenti degli stanziamenti di spesa relativi alle partite di giro e servizi conto terzi.
A queste tradizionali variazioni di fine anno deve essere aggiunta la variazione prevista dall'articolo 2, comma 3 del Dl 154/2020, che recita: «3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza Covid-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.».
Al riguardo Ancrel (si veda il comunicato del 9 dicembre 2020) ha ritenuto che il parere dell'organo di revisione resti obbligatorio e non può accettare che la mancata richiesta del parere dell'organo di revisione possa essere ricondotta a un'esigenza di semplificazione della procedura giuscontabile anche perché l'organo di revisione dovrà certificare l'utilizzo delle somme del cosiddetto Fondone (articolo106 Dl 34/2020) e Fondone-bis (articolo 39 del Dl 104/2020) entro il 30 aprile 2021 (30 maggio 2021 in base alla bozza della legge di bilancio 2021 in corso di esame alle Camere) e pertanto non è possibile pretendere la certificazione di queste somme senza aver chiesto il parere preventivo sulla variazione di bilancio che le destina.
Va ricordato, infine, che entro il 31 dicembre 2020 il consiglio comunale deve deliberare la ricognizione ordinaria degli organismi partecipati, (articolo 20 Dlgs 175/2019); l'organo di revisione è tenuto a verificarne l'adempimento nonostante che su questa deliberazione non sia obbligatorio il parere dell'organo di revisione salvi i casi rientranti nel comma 1, lettera b) e nel, comma 3 dell'articolo 239 del Tuel («modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni»).

(*) Consigliere nazionale Ancrel