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Il processo tributario e l'era dell'udienza «da remoto»

di Marisa Abbatantuoni (*) - Rubrica a Cura di Anutel

Finalmente il legislatore emergenziale si è ricordato della giustizia tributaria e con l'articolo 27 del Dl 137/2020, intitolato «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19» (Gazzetta Ufficiale serie generale n. 269 del 28 ottobre 2020), si è occupato della modalità di svolgimento delle udienze nel processo tributario.

Occorre dire sin da subito che la norma di nuovo conio, che è entrata in vigore il 29 ottobre non ha entusiasmato gran parte degli attori del processo tributario, associazioni quali Amt e Uncat hanno manifestato più volte la loro perplessità di fronte a una procedura, che come è stata congegnata di fatto rende «coatta» la trattazione scritta, spazzando via, almeno sino al termine del periodo emergenziale da Covid19, come prorogato, da ultimo, dal Dl 125/2020 e per il momento fissato sino al 31 gennaio 2021, la pubblica udienza.

L'articolo 27 intitolato «Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario» ha disposto che sino alla cessazione degli effetti del nuovo stato emergenziale da Covid-19, e ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale, il Presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale potrà autorizzare lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto, anche in assenza del provvedimento del direttore generale delle Finanze, previsto dall'articolo 16, comma 4 del DL 119/2018. Sarà poi onere della segreteria comunicare alle parti, almeno tre giorni prima della trattazione le modalità di collegamento.

Questa auspicata modalità dovrà tuttavia fare i conti con le risorse tecniche e finanziarie a disposizione delle commissioni tributarie italiane che sembrerebbe imporre l'opzione prevista dall'articolo 27, comma 2, che ha posto come alternativa alla discussione in modalità telematica la decisione «sulla base degli atti», salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.

Difatti, nel caso in cui l'udienza sia già stata fissata alla data di entrata in vigore del cosiddetto decreto Ristori, è previsto un ulteriore incombente a carico delle parti o «almeno una di esse» che consiste nel confermare la richiesta di trattazione scritta entro 2 giorni liberi dall'udienza, in modo da permettere alla commissione di assegnare i nuovi termini per lo scambio di memorie e repliche, altrimenti la causa verrà trattata, seguendo la disciplina propria dei ricorsi per i quali non sia richiesta la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell'articolo 33 del Dlgs 546/1992.

Nello specifico, dunque, i termini per l'instaurazione del contraddittorio cartolare, implicano la fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali, e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica.

Orbene, il cammino verso la completa digitalizzazione del processo tributario si arricchisce proprio in questi giorni di due importanti tasselli, il primo è stato messo a punto il 6 novembre 2020 con la firma del decreto direttoriale del dipartimento delle Finanze con cui sono stabilite le regole tecniche per la redazione dei provvedimenti giurisdizionali digitali da parte dei giudici tributari, e che ha previsto in un primo momento, solo ai giudici delle Commissioni tributarie del Lazio a partire dal 1° dicembre, la possibilità di firmare le sentenze comodamente da casa, mentre tutti gli altri dovranno aspettare sino al 1° giugno 2021. Il secondo tassello è quello posto in essere l'11 novembre 2020 con il quale il dipartimento delle Finanze ha emanato il decreto direttoriale n. RR 46, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento dell'udienza da remoto nel processo tributario.

Come già preannunciato da tempo, la piattaforma adottata per lo svolgimento delle udienze da remoto è Skype for Business sia per le udienze camerali che per quelle pubbliche, difatti l'articolo 3 del summenzionato decreto, intitolato «Svolgimento delle udienze a distanza» al comma 2 ha previsto che la decisione del presidente di svolgere l'udienza a distanza è comunicata alle parti a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 546/1992. Prima dell'udienza, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria deve inviare una seconda comunicazione all'indirizzo di posta elettronica di cui al periodo precedente contenente il link per la partecipazione all'udienza a distanza e l'avviso che l'accesso all'udienza tramite quel link comporta il trattamento dei dati personali come da informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (Ue) 2016/679. Il link sarà diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato.

Risulta di palmare evidenza che l'adozione dell'udienza da remoto sarà avviata a macchia di leopardo nelle Commissioni tributarie italiane, in quanto, come rilevato anche dal consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nelle linee guida elaborate nella seduta del 10 novembre 2020 è stata evidenziata una «indisponibilità di dotazioni informatiche per lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali con collegamento da remoto», che imporrà dunque, ai rispettivi presidenti di selezionare i fascicoli da trattare in modalità telematica o in alternativa di procedere in modalità cartolare. Se l'udienza sarà telematica il verbale di udienza verrà redatto come documento informatico, e sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell'udienza.

Le alternative prospettate, tuttavia, come ricordato dal consiglio di Presidenza nella seduta del 10 novembre, non vietano di continuare a celebrare le udienze «in presenza», ove le condizioni sanitarie locali lo consentano e valutati anche i rischi cui vengono esposti tutti i protagonisti del processo (giudici, ausiliari, difensori e personale di segreteria) per effetto di questa modalità di partecipazione. Nel caso in cui però non sia possibile lo svolgimento dell' udienza in presenza, né quella in modalità telematica e la parte non voglia rinunciare al contraddittorio, sarà suo onere formulare una tempestiva istanza di discussione orale debitamente motivata e che sarà valutata ai fini dell'accoglimento, avendo attenzione alla rilevanza, alla novità e alla complessità della questione, nonché al suo valore e al numero di documenti da esaminare e quant'altro ritenuto utile al suo accoglimento.

(*) Avvocato

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