Urbanistica

Il proprietario di un immobile può presentare richiesta di accesso agli atti su una struttura confinante

Con questa motivazione il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di una donna che aveva presentato istanza contro il silenzio serbato dal Comune di Santa Marinella

di Davide Madeddu

Il proprietario di un immobile può presentare richiesta di accesso agli atti su un immobile o terreno o struttura confinante. Perché è titolare dell'interesse.
Con questa motivazione il Tar del Lazio, Sezione seconda Bis e sentenza numero 15340/2022, ha accolto il ricorso di una donna che aveva presentato istanza ai giudici amministrativi contro il silenzio serbato dal Comune di Santa Marinella relativo alla richiesta di chiarimenti su destinazione urbanistica e, comunque, la specifica destinazione d'uso catastale dei locali e del piazzale antistante di proprietà dell'amministrazione e oggetto di concessione in comodato d'uso a favore di un'associazione «nonché di tutti gli atti e i provvedimenti eventualmente adottati dal Comune di Santa Marinella e volti al rinnovo o, comunque, all'affidamento della concessione ad altro soggetto dei locali e del piazzale antistante».
Per i giudici la domanda di accesso è fondata.

«La ricorrente, in qualità di proprietaria di un immobile confinante con quello, di proprietà comunale, cui si riferiscono gli atti oggetto della richiesta di accesso - scrivono i giudici - è titolare dell'interesse richiesto dall'art. 22 l. n. 241/90 per l'ostensione degli atti richiesti specie se si considera quanto rappresentato nell'istanza depositata il 31/03/22 circa il concreto pregiudizio lamentato dall'esponente e riferibile all'uso dell'immobile comunale e al precedente contenzioso insorto tra le parti».
Per i giudici il ricorso merita accoglimento.

«Pertanto, il Tribunale dichiara che la ricorrente ha diritto di accedere agli atti oggetto dell'istanza di accesso protocollata dal Comune di Santa Marinella il 31/03/22 e, per l'effetto, condanna l'ente locale ad esibire e rilasciare copia, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento, degli atti richiesti dalla ricorrente».

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