I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Il recupero dei costi efficienti eccedenti il limite massimo nel Mtr-2 di Arera

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Tra i passaggi più innovativi del nuovo metodo tariffario del servizio integrato dei rifiuti, approvato dall'Arera lo scorso 3 agosto con deliberazione n. 363, è senz'altro la possibilità concessa ai gestori di recuperare eventuali costi efficienti tagliati fuori dal riconoscimento tariffario per effetto dei limiti di crescita.

Come è noto, già con l'Mtr vigente fino al 2021, qualora i costi efficienti determinati dal gestore secondo le regole del metodo, validati dal competente Etc (ente territorialmente competente), eccedano il limite massimo di crescita delle tariffe, rispetto all'ammontare tariffario dell'anno precedente, gli stessi non sono inseribili nelle tariffe. Si tratta di costi sostenuti in passato (anno a-2), probabilmente ancora presenti nell'anno a, ma che non sono ammessi a remunerazione. Il limite di crescita è determinato sulla base del tasso di inflazione programmato, al netto del recupero della produttività (oggi determinato con regole più precise rispetto al passato), a cui si possono aggiungere ulteriori tassi di incremento nel caso in cui siano inseriti tra gli oneri anche "costi incentivanti" (legati a miglioramenti della qualità del servizio o a modifiche del perimetro gestionale) o maggiori costi dovuti alle nuove regole dettate dal Dlgs 116/2020 in materia di rifiuti.

Il nuovo metodo ha stabilito, al punto 4.5, che qualora il totale delle entrate tariffarie, determinate considerando i costi "storici" e le componenti previsionali (costi incentivanti, costi legati al Dlgs 116/2020, costi per l'adeguamento agli standard di qualità), incluse le componenti a conguaglio, al netto di una quota dei proventi derivanti dai rifiuti, sia superiore al limite massimo di crescita consentito, l'eccedenza può essere rimodulata tra le diverse annualità del Pef pluriennale, in modo da inserirla nelle tariffe del quadriennio 2022-2025, sempre rispettando i limiti di crescita di ogni annualità.

Ciò vuol dire che questi maggiori costi, cosiddetti "cappati", in quanto eccedenti il livello massimo di crescita (cap), mentre in passato erano irrimediabilmente perduti, ora potranno spalmarsi negli anni successivi, all'interno del limite di crescita. Ad esempio, se nel 2022 il totale delle entrate tariffarie fosse 160 e il totale massimo tenuto conto del limite di crescita fosse 150, la quota di 10 non può essere inserita in tariffa nel 2022 e non concorrere a formare la remunerazione dei gestori (incluso il Comune). Tuttavia, se in base al Pef pluriennale 2022/2025 che i gestori devono predisporre, il totale delle entrate tariffarie 2023 fosse 150 (ad esempio perché si riducono alcune componenti previsionali o a conguaglio) e il totale delle entrate massime per il medesimo anno fosse 155, è possibile inserire nella determinazione tariffaria 2023 una parte dei costi non ammessi nel 2021, per un massimo di 5. In questo modo, se altrettanto accadesse per le annualità successive, potrebbe essere possibile un recupero integrale pluriennale.

Il meccanismo può tuttavia operare non solo se l'Etc ha validato questa differenza, ma a condizione che lo stesso sia ritenuto necessario dall'Etc per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il raggiungimento degli obiettivi programmati.

Resta comunque confermata la possibilità, nel caso sopra prospettato, di ammettere l'intero importo dei costi anche eccedenti il limite già nel medesimo anno, nel caso in cui l'Etc rilevi una situazione di squilibrio economico e finanziario della gestione. In questo caso l'Etc dovrà predisporre un'apposita relazione da inviare all'Arera attestante una serie di elementi dettagliatamente indicati dal punto 4.6. In più, in questa ipotesi, l'Etc dovrà anche indicare le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione. In questo caso sarà possibile anche ricorrere a revisioni infra periodo delle tariffe. Va infatti rammentato che, in via ordinaria, il metodo prevede una revisione del Pef biennale, facendo però salva la possibilità di revisioni infra periodali.

Nell'ambito della maggiore flessibilità, il metodo consente anche la rimodulazione delle componenti a conguaglio tra le diverse annualità del Pef pluriennale e altresì il recupero dei costi anche oltre il 2025. Sempre nell'ottica di bilanciare da un lato la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e, dall'altra, la sostenibilità della tariffa.

Che succede infine se il gestore cessa prima che abbia recuperato i costi efficienti ammissibili non rientrati nella determinazione delle tariffe? L'articolo 20 del metodo quantifica un valore di subentro, nel caso di passaggio da un gestore all'altro nel corso del periodo 2022-2025. Tale valore tiene conto, oltre che del valore residuo dei cespiti, anche dei costi operativi non recuperati. Quest'ultimi includono anche le componenti a conguaglio rinviate alle annualità successive del Pef (o oltre il Pef) e i costi operativi efficienti eccedenti il limite di variazione delle entrate tariffarie, validati dall'Etc e rimodulati sugli anni successivi a quelli di riferimento. In questa sede si tiene altresì conto del ritardo temporale del metodo: qualora il gestore abbia sostenuto dei costi straordinari nei due anni prima della cessazione, non ancora "intercettati" dal metodo, quest'ultimi entreranno a far parte del valore di subentro.

-----------------------------

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE TRIBUTARIO
- 4/10/2021: corso base per operatori uffici tributi di prima nomina: la nuova Imu - prima giornata (12,00-14,00)
- 6/10/2021: corso base per operatori uffici tributi di prima nomina: la nuova Imu - seconda giornata (12,00-14,00)
- 6/10/2021: Imu e fabbricati rurali: evoluzione normativa e giurisprudenziale (modulo 1) (15,00-17,00)
- 8/10/2021: corso base per operatori uffici tributi di prima nomina: la nuova Imu - terza giornata (12,00-14,00)
- 13/10/2021: Imu e fabbricati rurali: evoluzione normativa e giurisprudenziale (modulo 2) (15,00-17,00)
- 18/10/2021: Tari: percorso guidato al calcolo delle tariffe (15,00-18,00)
- 20/10/2021: Imu agevolazioni per l'agricoltura (15,00-17,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE FINANZIARIO
- 29/9/2021: le ultime novità normative per gli enti locali (15,00-17,00)
- 6/10/2021: le novità della dichiarazione irap 2021 di interesse per gli enti locali (9,00-11,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER ALTRI SETTORI
- 1/10/2021: le novita' introdotte nella gestione delle procedure di gara afferenti alle risorse del Pnrr e Pnc (d.l. n. 77 del 31 maggio 2021) (15,00-17,00)
- 13/10/2021: configurazione della responsabilita' contabile dei dirigenti e dei funzionari degli enti locali (10,00-12,00)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (O IV)
PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI
Corso che consente l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.

- Dal 15/11/2021 al 13/12/2021 dalle ore 13,00 alle ore 16,00: il corso si svolgerà in 9 giornate (15/11-19/11-22/11-26/11-29/11-03/12-06/12-10/12-13/12)

Per informazioni ed iscrizioni consultare il sito Anutel.