Fisco e contabilità

Il rendiconto aggiorna i limiti alle assunzioni

Il piano dei fabbisogni va rivisto con i nuovi dati se si prevedono altri ingressi

di Gianluca Bertagna

Tra le complicazioni del rendiconto di quest’anno ci sono anche i calcoli sulla sostenibilità delle assunzioni (articolo 33, comma 2 del Dl 34/2019).

Il metodo per verificarla si basa sul rapporto tra spese di personale dell’ultimo rendiconto e media delle entrate correnti dei tre ultimi consuntivi, al netto dell’Fcde, eventualmente assestato, dell’ultimo anno considerato. Il rendiconto è quindi fondamentale per definire la legittimità delle assunzioni a seconda della collocazione dell’ente nelle tre fasce derivanti dai valori soglia identificati dal Dm del 17 marzo 2020.

Lo scorso anno la Corte dei conti aveva già approfondito la questione, sottolineando che in caso di rendiconto già approvato è quello il documento da cui attingere il dato sulla spesa di personale (delibera 55/2020 della sezione Emilia-Romagna). Dunque, se un Comune assume dopo il nuovo rendiconto, dovrà rivedere la compatibilità di quell’assunzione con i parametri che scaturiscono dal più recente documento contabile.

Andando nel concreto, ecco gli effetti sul 2021. Il bilancio di previsione, ai fini dei possibili stanziamenti di spesa di personale in applicazione del Dm, è stato redatto da tutti i Comuni computando i propri spazi assunzionali sulla base dei dati del rendiconto 2019 e precedenti. Conseguentemente, anche il piano triennale dei fabbisogni di personale è stato approvato a discendere da quei valori.

Se un Comune, alla data della definizione del nuovo rendiconto 2020, avesse già completato tutte le assunzioni previste nel piano dei fabbisogni, avrebbe operato legittimamente in base alla previsione vigente in questi primi mesi dell’anno.

Non ha quindi alcun senso rivedere il Piano triennale dei fabbisogni se da adesso a fine esercizio non è più necessario procedere con ulteriori assunzioni.

Un Comune che invece, alla data di approvazione del rendiconto 2020, dovesse ancora assumere dipendenti, si vedrà costretto a rivedere la programmazione, quanto meno per verificare la persistente compatibilità del programma assunzionale con i valori soglia e la propria collocazione rispetto alle tre fasce.

Potrebbe accadere, in qualche caso, che in una prima parte dell’anno l’ente si sia trovato in una fascia e poi, dopo il rendiconto, ricada in un’altra, trovandosi catapultato in un contesto operativo differente. Dovrà trarne le conseguenze, adeguando in corsa il Piano dei fabbisogni alle nuove condizioni.

Con il nuovo sistema, di fatto, la programmazione del Piano triennale dei fabbisogni diventa più flessibile, con la necessità di almeno una verifica obbligatoria nel corso dell’esercizio, proprio a valle dell’approvazione del rendiconto. Un meccanismo complicato, certo. Che però spinge i Comuni a tenere maggiormente monitorata la sostenibilità finanziaria delle scelte in materia di personale, principio cardine delle nuove norme.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©