Fisco e contabilità

Il rendiconto cancella l'obbligo di preventivo (per lo stesso esercizio)

Le novità mantengono ferma la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti

di Anna Guiducci

Quali sono le conseguenze della mancata approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali? Il nuovo comma 8-bis dell'articolo 151 del Tuel, introdotto con un emendamento al DL 115/22 (Decreto Aiuti bis), prevede che se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo all'esercizio è approvato indicando, nelle voci riguardanti le «Previsioni definitive di competenza», gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio.

L'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. Le novità mantengono ferma la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti. Sono confermate anche le disposizioni dell'articolo 52 Dlgs 174/16 in materia di obblighi di denuncia di danno e onere di segnalazione.
L'articolo 141, secondo comma, Tuel stabilisce il potere prefettizio di avviare la procedura di scioglimento nel caso in cui il consiglio, nei termini di legge, non abbia provveduto all'approvazione del documento contabile. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, viene assegnato al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri,un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si agisce con poteri sostitutivi.

La nuova norma stabilisce poi l'obbligo di varare con decreto della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il ministero dell'Interno e la presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile, un'apposita disciplina del relativo processo per favorire l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione entro i termini previsti dalla legge. Nel principio contabile applicato, concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 del Dlgs 118/2011) saranno, dunque, specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

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