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Il riaccertamento ordinario dei residui e i controlli dell’organo di revisione

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di Michele Tetro (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione. In merito al ruolo dell’Organo di revisione si evidenzia la necessità che, preliminarmente al rilascio del parere in oggetto, vengano effettuate tutte le necessarie e rigorose verifiche previste in ottemperanza ai vigenti principi contabili e nel rispetto dei principi di vigilanza e controllo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Per aiutare i revisori nell’attività di verifica e controllo, il Gruppo di Lavoro Tecnico dell’Ancrel (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali) ha predisposto lo schema di Parere dell’Organo di Revisione. Il predetto schema si concentra su alcune criticità riscontrate sul riaccertamento ordinario dei residui dalla disamina delle pronunce delle Sezione Regionali di Controllo della Corte dei Conti, ed in particolare: il mantenimento di poste, soprattutto attive, che non avrebbero titolo a permanere nelle scritture contabili, le difficoltà nel calcolo del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e la rilevazione dei rapporti creditori e debitori tra enti locali e organismi strumentali o società partecipate. Il corretto riaccertamento dei residui attivi, infatti, è fondamentale per la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio, considerato che detti residui, unitamente alla cassa, costituiscono la componente positiva del risultato di amministrazione al 31 dicembre di ogni anno che, se positivo, può essere utilizzato nel bilancio dell’esercizio successivo per dare copertura a spese predeterminate, nonché per ripianare eventuali precedenti disavanzi di amministrazione o di gestione. Occorre procedere, in sede di riaccertamento ordinario, a uno scrupoloso monitoraggio e ricognizione dei residui in conformità ai canoni di prudenza e veridicità e, tramite una puntuale aderenza ai principi contabili di cui al punto 9 dell’allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, approfondire le ragioni di effettiva conservabilità, nel conto del bilancio, dei crediti maggiormente risalenti e dei relativi titoli giuridici a fondamento. Per la gestione dei residui, con particolare riguardo ai crediti legati ai trasferimenti per investimenti, è indispensabile, inoltre, che vengano implementate le attività di controllo ai fini di un puntuale confronto e riallineamento tra i residui attivi di parte capitale conservati nel conto del bilancio e i correlati residui passivi. In merito ai residui passivi va verificata la compatibilità della conservazione a residuo dei cosiddetti impegni “di massima”, che potrebbero riguardare impegni non conformi ai pertinenti principi contabili applicati, che richiedono, da un lato, il perfezionamento dell’obbligazione giuridica per la registrazione dell’impegno contabile, e dall’altro, l’imputazione degli impegni agli esercizi in cui le obbligazioni giuridiche diventano esigibili. In linea di principio, i residui passivi da esercizi precedenti dovrebbero tendere a non esserci.

Per quanto riguarda il FPV ricordiamo che rappresenta un saldo finanziario costituito da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi ed è destinato, pertanto, a garantire la copertura degli impegni imputati agli esercizi successivi, evidenziando contabilmente la distanza temporale intercorrente tra acquisizione ed effettivo impiego delle risorse. L’organo di revisione deve monitorare la corretta determinazione del FPV per le spese correnti nelle fattispecie previste dai principi contabili (ad esempio, per le spese di lite e per le risorse da destinare al trattamento accessorio e premiante, tenuto conto delle previsioni di cui al punto 5.2 dell’allegato 4/2 al Dlgs 118/2011) e, qualora ne ricorrano i presupposti, per le spese di investimento, verificando le reimputazioni suscettibili di dar luogo alla costituzione del medesimo fondo. Si raccomanda, pertanto, di far osservare la competenza finanziaria potenziata, verificando la corretta reimputazione degli impegni secondo il criterio dell’esigibilità, che non può prescindere dalla conformità alla stimata evoluzione dei cronoprogrammi di spesa; tale verifica va necessariamente condotta unitamente al settore tecnico e al settore finanziario, affinché il percorso di utilizzo delle entrate, in un periodo di tempo ultrannuale, sia veritiero, trasparente e attendibile.

Per le spese di investimento, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul programma triennale con relativo elenco annuale e si prevede anche la redazione di un apposito cronoprogramma per ciascuna spesa di investimento inclusa nella programmazione. Qualora nel corso della gestione dell’esercizio (e dei successivi), l’andamento dello stato di avanzamento dei lavori fosse differente rispetto a quello previsto nel cronoprogramma, sarà necessario aggiornarlo, adottando le correlate variazioni al bilancio di previsione, al fondo pluriennale vincolato connesso all’investimento con connessa reimputazione degli impegni assunti in misura differente rispetto alle previsioni contenute nel cronoprogramma aggiornato. Si evidenzia, inoltre che tali variazioni devono riguardare gli stanziamenti di tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione a scorrimento, e le reimputazioni devono interessare tutti gli esercizi considerati nel cronoprogramma. Giova precisare che, qualora, nel corso dell’esercizio, gli impegni pluriennali finanziati dal FPV non vengano formalmente assunti, il FPV non si costituisce e le risorse a copertura degli impegni transitano nel risultato di amministrazione al 31 dicembre e, pertanto, sono applicabili all’esercizio successivo, in armonia con le disposizioni contenute nel Dlgs 118/2011. Tale circostanza lascia intendere una non corretta contabilizzazione degli impegni da reimputare agli esercizi successivi, con evidente difficoltà nell’applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, ovvero potrebbe dissimulare la mancanza o un non adeguato aggiornamento degli stati di avanzamento nel cronoprogramma della spesa. Questa evenienza produce effetti migliorativi sia sugli equilibri di bilancio che sul risultato di amministrazione, posto che tali saldi avrebbero un valore inferiore se fosse stato contabilizzato il FPV di spesa. Si precisa che le risorse Pnrr, essendo contributi a rendicontazione legati all’evoluzione del cronoprogramma di spesa, vengono reimputate contestualmente (entrata e spesa), non danno luogo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di spesa, tranne nel caso in cui l’Ente abbia già incassato le relative risorse sull’esercizio 2023 e ricorrano le condizioni indicate dall’allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 ai paragrafi 5.4.8. e 5.4.9. Diversamente le risorse riscosse confluiscono in avanzo vincolato da trasferimenti. Come novità per il riaccertamento 2023, a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dal nuovo codice degli appalti (Dlgs 36/2023), ricordiamo, inoltre, quanto stabilito dalla FAQ 53 Arconet secondo la quale, nelle more dell’adeguamento dei principi applicati al Dlgs n. 36 del 2023, per le opere avviate applicando le norme del nuovo codice dei contratti, gli enti conservano il fondo pluriennale vincolato secondo le modalità previste dal paragrafo 5.4.9 dell’allegato 4/2 al Dlgs n. 118 del 2011, adeguandolo alle novità del Dlgs n. 36 del 2023 che, con riferimento alla progettazione, richiedono la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività riguardanti la realizzazione dell’opera. In fine, l’organo di revisione deve verificare la situazione dei debiti e crediti degli organismi partecipati e quindi i loro riflessi all’interno del riaccertamento dei residui attivi e passivi, mediante un raffronto fra i dati delle scritture contabili dell’ente e quelle della società e debitamente asseverati dai rispettivi organi di revisione/controllo a garanzia dell’attendibilità delle rilevazioni. Si raccomanda, pertanto, di verificare il costante monitoraggio degli andamenti gestori degli organismi partecipati da parte del Comune anche alla luce dei pertinenti obblighi di accantonamento di risorse a fini prudenziali previsti dall’articolo 1, comma 551, della legge 147/2013 e dall’articolo 21 del Dlgs 175/2016.

(*) Ancrel Bari-Bat

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