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Il rinvio del Piao dimentica il piano anticorruzione: sanzioni al via dopo il 31 gennaio

Il Dl Milleproroghe ha creato una incoerenza sull'adozione del piano di prevenzione

di Amedeo Di Filippo

La pubblicazione del Dl Milleproroghe 228/2021 crea una incoerenza a proposito della adozione del piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, la cui scadenza rimane fissata al 31 gennaio.

Il Piao
L'articolo 6 del Dl 81/2021 ha inserito il Piao, da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno da parte delle amministrazioni con più di cinquanta dipendenti. Di durata triennale e aggiornato annualmente, il piano definisce gli obiettivi della performance, la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione di quelle interne, gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza e per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare, le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e con disabilità, le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere.
Con le modifiche apportate dal milleproroghe, entro il prossimo 31 marzo 2022 devono esseere individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piao e il Ministro per la Pa deve adottare un Piano tipo. L'adozione del Piao è rinviata al 30 aprile 2022 e in funzione di tale rinvio non si applicano le sanzioni previste:
a) dall'articolo 10, comma 5, del Dlgs 150/2009, in caso di mancata adozione del piano della performance;
b) dall'articolo 14, comma 1, della legge 124/2015, in caso di mancata adozione del piano organizzativo del lavoro agile (Pola);
c) dell'articolo 6, comma 6, del Dlgs 165/2001, in caso di mancata adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale.
L'omessa o ritardata approvazione di questi documenti entro il 31 gennaio dunque non comporta l'applicazione delle sanzioni rispettivamente previste dalla legislazione vigente.

Le scadenze
C'è però da mettere in evidenza una discrasia tra il "condono" temporaneo introdotto dal Milleproroghe e i documenti considerati ai fini del Piao. Il rinvio a quest'ultimo servirà infatti a «regolarizzare» il ciclo della performance, il ricorso al lavoro agile e il fabbisogno di personale, non invece il contrasto alla corruzione e la trasparenza. Questo significa che non si incorrono nelle sanzioni se si omette di approvare il piano della performance, il piano dei fabbisogni di personale e l'ex Pola, non invece per quanto concerne il piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, le cui norme (e sanzioni) rimangono immutate.
Il comma 8 della legge 190/2012 infatti impone all'organo di indirizzo di adottare il piano triennale entro il 31 gennaio e curarne la trasmissione all'Anac; al Rpct, entro lo stesso termine, di definire procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Sempre entro la stessa data, il comma 32 dispone che le informazioni relativamente all'anno precedente siano pubblicate in tabelle riassuntive, da trasmettere in formato digitale all'Anac.

Le sanzioni
Il 14 gennaio sul sito dell'Anac è apparso il comunicato che dà conto della decisione del Consiglio di rinviare il termine per la presentazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 al 30 aprile 2022, sia per gli enti tenuti ad adottare le misure di prevenzione che per quelli non obbligati all'adozione del Piao. Il fine è di consentire ai responsabili della prevenzione di svolgere le attività necessarie per predisporlo, tenendo conto anche del perdurare dello stato di emergenza sanitaria. Il presidio di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative rilevati nel monitoraggio svolto sull'attuazione della precedente pianificazione, afferma l'Autorità, continuerà a essere garantito dalle misure già adottate, ferma restando la possibilità di anticipare l'adozione di specifiche misure laddove necessarie ai fini dell'efficacia dell'azione di legalità. Sarebbe stato infatti singolare ritenere l'obbligo di adottare entro il 31 gennaio un documento che deve essere rivisto e integrato nel Piao dopo poche settimane, non foss'altro perché il ministero della Pa si appresta a pubblicare il Piano tipo che contiene modalità semplificate per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti e la stessa Anac annuncia un vademecum di esemplificazione e orientamento. Il problema è che rimane in vigore l'articolo 19, comma 5, lettera b), del Dl 90/2014, che nel caso di mancata adozione nei termini dei Piani di prevenzione della corruzione, impone all'Anac di applicare una sanzione da 1.000 a 10.000 euro. Norma che non è stata "sospesa" dal Milleproroghe e che non può essere certo bypassata da una deliberazione di Consiglio.

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