I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Il rinvio del rendiconto del Comune non mette a rischio gli incentivi tributari

di Mario Daniele Rossi (*) - Rubrica a cura di Anutel

Le criticità derivanti dal disallineamento dei tempi per l'approvazione del rendiconto di gestione dei Comuni rispetto alla scadenza per la trasmissione della certificazione dei fondi Covid-19, nonché la sovrapposizione al 30 aprile anche con il termine del bilancio di previsione 2021-2023, hanno indotto recentemente l'Anutel a richiedere al ministro degli Interni una proroga al 30 giugno del limite temporale per approvare il consuntivo 2020.

Ciò ha fatto sorgere il dubbio che l'eventuale slittamento a una data successiva al 30 aprile possa rendere illegittima l'erogazione a favore dei dipendenti interessati degli incentivi del settore entrate introdotti dalla legge di bilancio per il 2019 (articolo 1 comma 1091 della legge 145/2018).

La questione in effetti si era posta in passato poiché la norma di legge istitutiva ha disposto che i citati incentivi siano erogabili dai «… Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione e il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 267/2000». Il rituale ricorso da parte del legislatore alla proroga del termine per l'approvazione del preventivo oltre la data del 31 dicembre e la conseguente prassi di molti enti che si avvalevano di questo slittamento temporale, ha fatto sorgere il dubbio sulla perentorietà delle tempistiche poste dalla norma incentivante.

Interrogate sul punto da numerosi quesiti posti dai Sindaci, alcune sezioni della Corte dei conti hanno sposato la tesi restrittiva secondo la quale, con riferimento all'approvazione del bilancio di previsione, la condizione normativa per l'erogazione degli incentivi sarebbe soddisfatta solo qualora l'ente locale approvi questo atto entro il 31 dicembre e non entro i termini prorogati in conseguenza di modifiche normative o eventualmente differiti con decreto del ministro dell'Interno in attuazione dell'ultimo comma dell'articolo 151 del Tuel. Questo orientamento, che taglia fuori dalla possibilità di riconoscere gli incentivi i (numerosi) Comuni che non approvano il preventivo entro il 31 dicembre, deve ritenersi consolidato nella lettura fornita dalla Corte dei conti in quanto condiviso da numerose sezioni regionali di controllo (si vedano ad esempio le deliberazioni n. 52/2019 dell'Emilia Romagna, n. 412/2019 della Lombardia e n. 46/2020 della Toscana).

A diverse conclusioni si è invece giunti per quanto attiene al termine per l'approvazione del rendiconto fissato dal legislatore in via ordinaria al 30 aprile. Infatti la sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 113/2020, ha affrontato per la prima volta uno specifico quesito con il quale si chiedeva di conoscere se la lettura restrittiva sulla tassatività del termine fissato dal Tuel fosse estendibile anche a questo documento contabile.

I giudici contabili lombardi, in questo contesto, sono pervenuti alla conclusione che il diverso termine fissato dalla legge (in quel caso motivato dagli adempimenti contabili non perfezionati a causa della situazione emergenziale da Covid-19), «... non altera di per sé i risultati raggiunti nel precedente esercizio finanziario, di cui si rende conto, e non produce alcun effetto sull'avvenuta attività di riscossione, nel medesimo esercizio, da parte del personale». Posta la diversa funzione dei documenti contabili richiamati dalla normativa incentivante, sarebbe pertanto penalizzante per il personale del settore entrate l'esclusione dalla corresponsione dell'incentivo, pianificato nel bilancio di previsione tempestivamente approvato entro il 31 dicembre e attuato con il raggiungimento dell'obiettivo correlato, per effetto di un sopravvenuto mutamento legislativo di proroga del limite temporale per l'approvazione del consuntivo.

Quindi, qualora si dovesse intervenire con norma di carattere eccezionale a prorogare la data ultima del 30 aprile 2021 per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente, sarebbero comunque applicabili le previsioni dell'articolo 1 comma 1091 della legge 145/2018 in tema di incentivi economici a favore del personale impegnato nel conseguimento degli obiettivi assegnati al settore entrate e tradottisi in maggior gettito Imu e Tari accertato e riscosso. Ovviamente a condizione che sia rispettato il termine del 31 dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione.

(*) Presidente del Comitato regionale Anutel per la Toscana

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