I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Il rinvio della Tari non cancella tutti i problemi

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Il rinvio al 30 giugno prossimo del termine per approvare le tariffe della tari 2021, annunciato nel prossimo decreto «sostegno», consente di avere più tempo per completare la formazione e la successiva validazione dei piani economico finanziari, necessari per definire le tariffe e le agevolazioni, ma non risolve tutte le problematiche relative.

La disposizione in parola permetterà ai Comuni di procedere all'approvazione del bilancio di previsione, senza approvare le tariffe della Tari, considerando altresì che il decreto «sostegno» stanzierà ulteriori risorse nel fondo funzioni fondamentali per l'anno 2021, da destinare (articolo 1, comma 832, della legge 178/2020), alla copertura delle minori entrate derivanti dall'emergenza sanitaria dovuta al Covid. Resta tuttavia necessario un ulteriore slittamento del termine di scadenza, considerando che l'approvazione delle nuove disposizioni nei prossimi giorni non permetterà ai Comuni di avere il tempo che occorre per adeguare gli schemi di bilancio e rispettare tutti i termini previsti dalle norme e dai regolamenti per il parere dell'organo di revisione e il deposito in favore dei consiglieri.

Le problematiche non risolte: gli effetti del Dlgs 116/2020
Tuttavia, devono ancora essere risolti alcuni aspetti che incidono in maniera importante sulla definizione delle tariffe Tari. In primo luogo occorre che sia chiarito l'effetto sulla Tari (o sulla tariffa) delle nuove norme contenute nel Dlgs 116/2020. I ministeri competenti, nella bozza di circolare diffusa la settimana scorsa, hanno evidenziato come l'esclusione dai rifiuti urbani di quelli della produzione comporti la fuoriuscita dalla tassazione delle sole superfici destinate a reparto produttivo delle attività industriali o a magazzino di merci e materie prime funzionalmente ed esclusivamente collegato alle stesse, ma non anche di quelle destinate a uffici, mense e altri depositi, le quali restano soggette alla tari, sia per la quota fissa che per quella variabile. Precisazione del tutto condivisibile.

Non altrettanto chiaro è apparso invece il coordinamento tra la nuova norma dell'articolo 238, comma 10, del Dlgs 152/2006, che ha previsto, in favore delle utenze non domestiche che decidono di uscire dal servizio pubblico, la disapplicazione della quota dei prelievi connessa alla quantità di rifiuti conferiti, e quella del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, che ha stabilito la riduzione proporzionale della quota variabile della Tari in caso di avvio al riciclo in via autonoma dei rifiuti assimilati prodotti. Pur tralasciando la questione dell'applicabilità alla Tari della nuova norma dell'articolo 238, inserita nella disciplina della Tia2, scomparsa da anni, appare indispensabile comprendere se la disposizione del comma 649 risulti oggi applicabile solo alle utenze che fuoriescono dal servizio pubblico, oppure anche a quelle che, pur rimanendo all'interno dello stesso, avviano al riciclo (o recupero) i rifiuti prodotti. In sostanza va sancito se la novella del Dlgs 116/2020 si sia limitata solo a modificare i presupposti di applicazione del comma 649 (recupero al posto del riciclo, rifiuti urbani in luogo degli assimilati, necessità di uscire dal servizio pubblico), ovvero abbia determinato un doppio regime di riduzioni, per chi esce e per chi rimane nel servizio pubblico.

Risulta altresì necessario che venga esplicitata l'applicazione della quota fissa della Tari alle utenze che fuoriescono dal servizio pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani, pur se le attuali normative spingono in questa direzione.

Altrettanto importante è il chiarimento circa la tariffa applicabile alle superfici che rimangono tassabili delle utenze non domestiche industriali. Diversi Comuni hanno applicato a queste utenze la tariffa della categoria 20 del Dpr 158/1999 a tutte le superfici possedute o detenute, mentre altri hanno diversificato le tariffe applicabili in base all'effettiva destinazione dei locali. Pur se non sembra che le nuove norme abbiano inciso su questo aspetto, sembrerebbe più corretto, considerando il meccanismo di determinazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti alla base delle tariffe, applicare a ogni superficie la tariffa connessa alla relativa destinazione.

Le problematiche non risolte: il finanziamento delle riduzioni Tari Covid-19
Un altro aspetto che richiede un definitivo chiarimento è quello legato alle modalità di finanziamento delle riduzioni Tari che gli enti locali intendono concedere nel 2021 alle utenze maggiormente colpite dall'emergenza o costrette dalla stessa alla chiusura. Va premesso che, anche in assenza di una specifica disciplina in materia da parte dell'Arera, a differenza di quanto è avvenuto lo scorso anno con la deliberazione n. 158/2020, gli enti locali hanno la facoltà di introdurre queste agevolazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013. Resta tuttavia il problema del loro finanziamento. Considerando che ben pochi enti sono interessati a finanziarle facendone gravare il costo sulle altre utenze non beneficianti della riduzione e altrettanto pochi sono quelli che possono impiegare a tal fine risorse proprie del bilancio, si guarda con interesse alla possibilità di utilizzare il fondo funzioni fondamentali (articolo 106 del Dl 34/2020 – articolo 39 del Dl 104/2020 – articolo 1, comma 832 della legge 178/2020) e in particolare la quota dello stesso non utilizzata nel 2020.

La legge di bilancio 2021 ha consentito ai Comuni di riportare al medesimo anno le risorse del fondo funzioni fondamentali dell'anno 2020 non utilizzate nel medesimo anno per coprire le minori entrate, al netto degli specifici ristori, e le maggiori spese (sempre al netto degli specifici ristori e delle minori spese) legate all'emergenza Covid. Tuttavia si è creata una grossa incertezza sulla possibilità di utilizzare queste risorse per finanziare le riduzioni Covid sulla Tari 2021. Infatti il Dm 3 novembre 2020 ha chiarito che una quota di risorse del fondo è specificatamente destinata al ristoro delle agevolazioni Covid della Tari 2020, quantificata in modo specifico dallo stesso Ministero per ogni Comune. Il Dm ha anche evidenziato che, nella parte della certificazione dedicata alla maggiore spesa, non possono indicarsi gli oneri relativi ai trasferimenti concessi a titolo di riduzioni Tari, in quanto il ristoro degli stessi è limitato alle somme già riconosciute nella parte entrata. Le successive Faq del 21 gennaio 2021 hanno evidenziato che gli enti locali che non hanno impiegato le specifiche risorse del fondo per finanziare le agevolazioni Tari, ovvero le hanno utilizzate in misura inferiore allo stanziato, potevano utilizzarle nel 2020 per altre spese covid ovvero possono riportarle nel 2021, facendole confluire nell'avanzo vincolato, per destinarle alle finalità prevista dalla legge di bilancio 2021 (vale a dire la copertura delle minori entrate Covid 2021). Sul punto tuttavia le medesime Faq avevano ampliato l'utilizzo delle risorse del fondo nel 2021 anche alla copertura delle maggiori spese Covid (al netto delle minori spese).

A sparigliare le carte è intervenuta la risposta della Ragioneria generale dello Stato a un quesito posto da un Comune, nella quale ha affermato che non si ritiene possibile utilizzare le ulteriori risorse del fondo 2020 confluite nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020, per finanziare nel 2021 le agevolazioni Tari Covid. Da una prima lettura sembra quindi che sia esclusa la possibilità di utilizzare le somme del fondo non impiegate nel 2020 e confluite in avanzo per finanziare riduzioni Tari Covid 2021. Tuttavia, a ben vedere, la risposta specifica che questo divieto è applicato alle «ulteriori risorse», volendo con tutta probabilità riferirsi alle risorse del fondo 2020 confluite in avanzo eccedenti la specifica quota da destinare ad agevolazioni Tari nel 2020 e non utilizzata. Ad esempio, qualora un Comune nel 2020 avesse ricevuto un fondo di 100 euro, di cui 30 destinati alle riduzioni Tari, e nello stesso anno avesse concesso riduzioni Tari covid per 10 euro e utilizzato il fondo per altre spese covid o minori entrate covid per 40 euro, per un totale di 50 euro, si troverebbe a riportare in avanzo la somma di 50 euro, di cui 20 euro riferita alla quota riduzioni Tari e 30 euro riferita alle altre risorse del fondo. Secondo la lettura del parere sopra delineata, si potrebbe sostenere che sia precluso all'ente destinare alle riduzioni tari 2021 la somma di 30 euro, ma non anche quella di 20 euro che già il Dm ha destinato in modo esplicito alle riduzioni Tari 2020 e non usata in quell'anno. Tuttavia, data la delicatezza della questione, appare indispensabile un chiarimento definitivo da parte del Ministero.

(*) Vice presidente Anutel

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