Il «riservista» va assunto anche se il bando di concorso è per un solo posto
La riserva prevista per le categorie protette susiste anche se il bando non contiene alcuna quota di riserva
Le esigenze della Pa per la migliore selezione dei propri impiegati vanno bilanciate con quelle di tutela delle categorie protette. Si tratta di consentire un più agevole reperimento di occupazione a soggetti che si trovano in condizioni svantaggiate. Ciò vale persino quando si tratti di bandi indetti per un solo posto e senza alcun richiamo alle quote di riserva.
Neppure è esatto che in questo caso il concorso perda la propria ragion d'essere poiché al momento del bando non è affatto noto se e quanti appartenenti alle categorie protette vi parteciperanno; e comunque l'applicazione della riserva resta subordinata al superamento delle prove concorsuali che tutti i concorrenti sono chiamati a sostenere in parità.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 524/2022 ha chiarito che laddove la Pa non abbia già ottemperato ai propri obblighi assunzionali la presenza in graduatoria di un "riservatario" non può essere ignorata perché ciò non implica l'alterazione dell'ordine di merito né comporta necessariamente quello della immissione in servizio: semplicemente impone di tenerne conto nel termine di validità della graduatoria e nel limite di quota imposto dalla legge.
La natura "imperativa" delle norme sulle quote di riserva o sul collocamento obbligatorio ne obbliga il rispetto a prescindere dalla loro avvenuta menzione nei singoli bandi di concorso. Ciò perché queste regole trovano applicazione per legge.
Se è vero che la Pa è obbligata a provvedere a tali assunzioni, è altrettanto vero che il legislatore l'ha lasciata "arbitra" delle relative procedure. Affinché tuttavia questa libertà non si trasformi in una sostanziale elusione degli obblighi normativi, il legislatore si è però preoccupato di individuare un "luogo di incontro" nel quale far convergere la facoltà di auto-organizzazione del datore di lavoro pubblico con il diritto del concorrente svantaggiato ad avvalersi dei benefici che gli spettano. Tale luogo è costituito dagli atti di programmazione che devono connotare anche le scelte di politica del personale delle singole amministrazioni, quali strumenti di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse umane in funzione dei loro specifici obiettivi.
A fronte dunque del diritto al collocamento obbligatorio del candidato riservista si pone la scelta delle amministrazioni, comprese quelle locali, di assegnare ai diversi settori le risorse provenienti dal collocamento forzato. Pertanto solo laddove la quota obbligatoria risulti già esaurita, ovvero ne sia previsto il completamento nella programmazione in corso di validità, l'amministrazione non ha più alcun obbligo di provvedere, né mediante la riserva di posti nei concorsi, né utilizzando "comunque" le relative graduatorie.
La riserva prevista in favore delle categorie protette è quindi operante anche quando il concorso sia stato bandito per la copertura di uno solo tra i più posti vacanti esistenti nella pianta organica per la stessa qualifica e sebbene il bando in questione non contenga alcuna quota di riserva.