Amministratori

Il seggio assegnato al candidato sindaco perdente si sottrae prima tra quelli attribuiti alle liste di minoranza

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di Ulderico Izzo

Il Tribunale amministrativo regionale siciliano, sede di Palermo, con la decisione n. 257/2020, è intervenuto in materia elettorale, affermando il principio di diritto secondo il quale, a seguito del turno di ballottaggio, il seggio da attribuire al candidato sindaco non eletto va detratto prima tra quelli da assegnare alle liste di minoranza.

Il fatto
Un candidato alla carica di Consigliere comunale, facente parte di una lista collegata al relativo candidato Sindaco, impugna la delibera del Consiglio comunale con cui è stato recepito il verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale elettorale per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative del 12 maggio 2019.
La giustizia amministrativa è stata adita in quanto, a dire del ricorrente, vi è stata una errata attribuzione dei seggi alle liste di minoranza.
Il Tar palermitano, con la sentenza in rassegna, rigetta il ricorso.

La decisione
Il Giudice palermitano non ha condiviso la tesi del ricorrente, secondo cui vi era stato un errore nella ripartizione dei seggi alla minoranza, in quanto l’Ufficio centrale elettorale aveva dapprima assegnato un seggio al candidato Sindaco ammesso al ballottaggio perdente, successivamente aveva ripartito, con il metodo di Hondt, gli ulteriori 8 seggi tra le altre liste.
La sentenza del Tar del capoluogo siciliano è puntuale in motivazione nel respingere il ricorso.
La legislazione elettorale siciliana stabilisce che ai fini della determinazione dei seggi da attribuire alle liste o ai gruppi di liste non collegate al candidato alla carica di Sindaco proclamato eletto, è detratto un seggio da assegnare secondo la procedura prevista dalla legge regionale di riferimento e cioè, una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, è in primo luogo proclamato eletto Consigliere comunale il candidato alla carica di Sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Consigliere comunale il candidato alla carica di Sindaco collegato alla lista o al gruppo di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
La formulazione letterale della disposizione legislativa di riferimento (articolo 4 comma 3 ter Lr 35/1997), non lascia adito a dubbi e non consente l’interpretazione proposta dal ricorrente, in quanto fa testualmente e inequivocabilmente riferimento alla detrazione del seggio da assegnare al candidato alla carica di Sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti dai seggi da attribuire alle liste o ai gruppi di liste non collegate al candidato alla carica di Sindaco proclamato eletto.
La detrazione non può, pertanto, operare a danno del solo gruppo di liste collegate al candidato Sindaco risultato il migliore perdente.

Conclusioni
L’interpretazione unica consentita dalla formulazione letterale della norma è, peraltro, conforme all’obiettivo perseguito dalla norma, che è quello di riconoscere l’onore delle armi al (migliore) perdente e sarebbe frustrato se si decurtasse il seggio attribuito solo da quelli delle liste allo stesso collegate.

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