I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

di Mauro Calabrese

Servizio rifiuti - Gara d’appalto - Requisiti di partecipazione - Albo Nazionale Gestori Ambientali - Codici Cer - Esclusione - Illegittimità - Responsabilità per danni - Danno emergente - Responsabilità precontrattuale - Spese di partecipazione
Per la verifica del possesso dei requisiti di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali previsti dal bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, l’attribuzione dei Codici del Catalogo Europe Rifiuti (Cer) non è sintomatica di requisiti di esperienza tali da dover essere dimostrati già al momento della partecipazione alla gara, ma è ricollegata esclusivamente al possesso dei mezzi utili all’esecuzione dell’appalto, dovendo ogni partecipante dichiarare che tali mezzi saranno disponibili al momento dell’esecuzione degli impegni negoziali, spettando all’Albo Gestori di contemplare l’ampliamento dei Codici rifiuto, associati ai mezzi, solo nel momento in cui i mezzi saranno effettivamente nella disponibilità dell’impresa.In caso di annullamento dei provvedimenti amministrativi di aggiudicazione dell’appalto del servizio rifiuti, la responsabilità per danni conseguenti all’illegittima aggiudicazione di appalti pubblici non richiede la prova dell’elemento soggettivo della colpa, essendo improntata, secondo le previsioni contenute nelle Direttive europee, a un modello di tipo oggettivo, disancorato dall’elemento soggettivo, coerente con l’esigenza di assicurare l’effettività del rimedio risarcitorio. Il danno emergente, consistente nelle spese sostenute per la partecipazione ad una gara pubblica, non è risarcibile, in favore dell’impresa che lamenti la mancata aggiudicazione dell’appalto o anche la perdita della relativa chance, poiché la partecipazione alle gare pubbliche di appalto comporta per le imprese costi che, di norma, restano a carico delle medesime sia in caso di aggiudicazione, sia in caso di mancata aggiudicazione. Il risarcimento per le spese inutilmente sostenute per partecipare alla gara, come danno emergente, è ammissibile esclusivamente nel caso di responsabilità precontrattuale, venendo in rilievo solo la pretesa risarcitoria del contraente che si duole di essere stato coinvolto in trattative inutili, mentre il danno da mancata aggiudicazione è riferito all’interesse positivo all’esecuzione del contratto e dunque al mancato utile.

Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza 12 novembre 2020, n. 6970

 

Servizio di gestione dei rifiuti - Affidamento del servizio - Gara d’appalto - Territorio comunale - Competenza - Autorità d’Ambito Ottimali - Delimitazione ambito ottimale - Provincia
In materia di gestione dei rifiuti urbani, avendo previsto l’articolo 200 del Dlgs n. 152 del 2006, cd Codice dell’Ambiente, che la gestione debba essere organizzata sulla base degli appositi «Ambiti Territoriali Ottimali» (Ato), delineati a livello regionale, ai fini del superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio integrato dei rifiuti, l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti non compete più ai singoli Comuni, ma deve avvenire a livello di Autorità d’Ambito, la cui dimensione ottimale coincide, di regola, con il territorio delle Province, cui appartiene, pertanto, la competenza a indire le gare in materia di rifiuti.

Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 30 ottobre 2020, n. 6655

 

Servizio Rifiuti - Comuni - Società «in house» - Appalto del servizio - Raccolta differenziata - Igiene urbana - Procedure di evidenza pubbliche - Proroga tecnica - Giurisdizione amministrativa - Procedura di gara - Affidamento diretto - Servizi pubblici essenziali - Obbligo prosecuzione servizio - Condizioni contrattuali
Rientra nella cognizione del Giudice Amministrativo la materia del contenzioso sulla c.d. «proroga tecnica» del contratto di appalto, essendo evidente che la proroga pertiene all’esercizio del potere autoritativo, risolvendosi in un affidamento diretto, che deve essere motivato e che può avvenire a determinate condizioni, sicché ogni contestazione sulla sua legittimità appartiene alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera c), C.p.a., come nel caso deciso in cui l’oggetto del contratto è quello del servizio attinente al ciclo dei rifiuti.
In caso di proroga tecnica del contratto di appalto per l’affidamento dei servizi di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana nel territorio comunale, disposta con la finalità di non interrompere un servizio pubblico essenziale nelle more dell’espletamento di un nuova gara e dell’effettivo subentro del nuovo aggiudicatario, l’affidatario precedente è obbligato a continuare il servizio in attesa della scelta del nuovo contraente, ai sensi dell’articolo articolo 106, comma 11, del Dlgs. n. 50 del 2016, cd Nuovo Codice degli Appalti.
Seppure la stazione appaltante non sia riuscita a ottenere il risultato di trovare un nuovo aggiudicatario del servizio, per ragioni che risultano tuttavia estranee alla legittimità degli atti amministrativi posti in essere, il precedente affidatario deve continuare a svolgere il servizio in regime di proroga tecnica non potendo pretendere il riconoscimento di nuove condizioni economiche per lo svolgimento del servizio, prescrivendo il citato articolo 106 del Nuovo Codice degli Appalti che il contraente sia tenuto, nel periodo della proroga, all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni inizialmente pattuiti.

Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 20 ottobre 2020, n. 6354

 
Servizio rifiuti - Appalto comunale - Bando di gara - Requisiti - Criteri di partecipazione e di esclusione - Albo Nazionale Gestori Ambientali - Iscrizione - Idoneità professionale - Codici Cer - Capacità tecnica e professionale

Il possesso del requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, quale criterio di partecipazione e di esclusione dalla gara per l’affidamento in appalto del servizio di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, oltre a dimostrare, a norma dell’articolo 83, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 50 del 2016 (Nuovo Codice degli Appalti), il possesso del requisito di natura soggettivo dell’idoneità professionale di chi risulta iscritto, conferma anche la titolarità del requisito di capacità tecnica e professionale necessaria per il trattamento di determinate tipologie di rifiuti. Pertanto è legittima e non viola la regola della tipicità della cause di esclusione, la clausola del bando di gara comunale che prescriva, quale requisito di partecipazione, l’iscrizione nell’Albo per una determinata categoria, una determinata classe e per determinati Codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (Cer), trattandosi di elementi che concorrono ad individuare sinteticamente differenti profili di abilitazione e di capacità tecnico-professionale dell’impresa iscritta, così da calibrare esattamente i requisiti di partecipazione da possedere in relazione all’oggetto del contratto da aggiudicarsi, riguardando, la «categoria», il tipo di attività di gestione dei rifiuti esercitata, la «classe», a seconda della categoria, alcune caratteristiche relative all’utenza servita, al quantitativi di rifiuto gestito o dei risvolti economici dell’attività di gestione, i «codici C.E.R», il tipo di rifiuto che si è autorizzati a trattare.

Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza 20 ottobre 2020, n. 6355

 

Servizio rifiuti - Raccolta differenziata - Centri raccolta comunali - Olii vegetali esausti - Cessione rifiuti - Bando di gara - Criteri di aggiudicazione - Requisiti di partecipazione - Albo Nazionale Gestori Ambientali - Classi di iscrizione Nell’ipotesi di un bando di gara per la cessione, da parte dell’incaricata del servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, dei quantitativi di olii vegetali esausti provenienti dalla raccolta differenziata delle utenze domestiche presso i centri comunali, classificati come rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 184, comma 2, lettera a), del Dlgs n. 152 del 2006, l’oggetto del contratto non è l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sul territorio, bensì esclusivamente la cessione di un bene, pertanto l’individuazione nel bando di gara della classe minima di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è finalizzata esclusivamente a individuare un criterio di partecipazione tale da assicurare che l’aggiudicataria disponga delle strutture e dei mezzi sufficienti ed idonei ad assicurare regolarmente la raccolta, sulla base delle stime operate dal Consorzio Nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE).

Tar del Lazio, Sezione II Ter, 3 novembre 2020, n. 11340

Rifiuti - Trattamento e smaltimento - Autorizzazione Unica - Regioni - Comuni - Competenza - Distanza minima - Piano Regione di Gestione dei rifiuti - Regolamento di Igiene e Sanità
Quale espressione della generale competenza regionale di predisporre e adottare i Piani di gestione dei rifiuti, l’articolo 208 del Dlgs n. 152 del 2006 attribuisce alle Regioni la competenza a rilasciare l’Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, all’esito di una Conferenza di Servizi, all’interno della quale fare emergere e comparare tutti gli interessi coinvolti, anche locali, e assicurare il rispetto dei requisiti dell’articolo 177, comma 4 del Codice dell’Ambiente, affinché i rifiuti siano gestiti senza rischi e pregiudizi per la salute, per l’uomo e per l’ambiente, nonché senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
Il potere autorizzatorio della Regione deriva, invero, dall’esigenza di allocare le scelte definitive in ordine alla individuazione dei siti da destinare all’insediamento degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti a un livello di governo diverso e superiore rispetto a quello dell’ente comunale nel cui territorio dovrebbe essere insediato l’impianto sottoposto ad autorizzazione, per sottrarle al c.d. effetto «Nimby» («Not in my back yard»). Pertanto, laddove il Piano regionale di gestione dei rifiuti non preveda una distanza minima nella localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, i Comuni non possono individuare un limite fisso da determinati siti, come centri abitati, scuole, fabbriche alimentari e centri commerciali, quale distanza minima da rispettare per l’autorizzabilità dei nuovi impianti nel proprio territorio comunale.

Tar del Lazio, Sezione II quater, Sentenza 27 ottobre 2020, n. 10981

 

Servizio rifiuti - Rifiuti cimiteriali - Smaltimento - Deposito incontrollato - Servizi tecnici comunali - Responsabilità - Funzionario pubblico - Obbligo di vigilanza
È configurabile la responsabilità penale per il reato di deposito incontrollato di rifiuti a carico del Dirigente dei servizi tecnici comunali, nella specie responsabile dei servizi cimiteriali e anche di quello di smaltimento dei rifiuti, compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di estumulazione, che non impedisca, pur avendone l’obbligo giuridico, che da una attività svolta nell’ambito della propria sfera di attribuzioni consegua la realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti. Sussiste, invero, anche l’obbligo di vigilare sul corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nell’ambito dell’attività soggetta al proprio controllo, trattandosi di obbligo insito nel controllo di legalità dello svolgimento dell’attività cui sia preposto il funzionario pubblico, la cui omissione è, quindi, causalmente correlata alla realizzazione del deposito incontrollato, realizzato anche in conseguenza della omessa vigilanza del soggetto preposto.

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 15 ottobre 2020, n. 28669