Urbanistica

Il super sismabonus «assorbe» le agevolazioni ordinarie

Restano le vecchie agevolazioni ma se gli interventi hanno tutti i requisiti per il 110% si applica solo il super sismabonus

di Luca De Stefani

Per la risposta dell'agenzia delle Entrate 10 maggio 2021, n. 318 e la Commissione di monitoraggio del Consiglio superiore dei lavori pubblici il super sismabonus ha modificato il sismabonus ordinario, prevedendo, a determinate condizioni, la sostituzione delle percentuali ordinarie del 50-70-75-80-85% con quella unica del 110%, pertanto, se sono rispettate tutte le condizioni previste dal super sismabonus, vige l'obbligo di applicare la più complicata agevolazione del 110% e non è possibile scegliere di applicare quella più semplice del sismabonus ordinario.

Vecchi interventi antisismici

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (al 31 dicembre 2022 per i proprietari unici di edifici multifamiliari con non più di quattro unità immobiliari per i quali alla data del 30 giugno 2022 saranno effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo o per i condomìni ovvero al 31 dicembre 2023 per gli Iacp, se entro il 30 giugno 2023 saranno effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo), i soggetti indicati all’articolo 119, comma 9 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (condomìni, «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», eccetera) possono beneficiare della detrazione del 110% per tutti gli interventi antisismici dell’articolo 16, del Dl 63/2013, che comunque continueranno a essere ancora agevolati fino alla fine del 2021 con le detrazioni ordinarie del 50%, del 70% o 80% se vi è una riduzione del rischio sismico di una o due classi, del 75% o 85% se la riduzione di una o due classi di rischio è realizzata su parti comuni di edifici condominiali e del 75% o 85% se questa riduzione è realizzata su fabbricati demoliti e ricostruiti dalle imprese costruttrici e venduti entro 18 mesi.

Possibile la cessione

Leggendo l’articolo 121 del Dl 34/2020, sulle cessioni dei crediti o «sconti in fattura» si comprende che questi trasferimenti a terzi dei bonus sono ancora possibili, dopo il 1° luglio 2020, sia per il sismabonus al 110%, sia per quello al 50-70-75-80-85 per cento. Pertanto, nonostante l’introduzione del super bonus del 110%, tutte queste ultime detrazioni, sono ancora in vigore anche dopo il 1° luglio 2020 (e fino al 31 dicembre 2021) e non sono influenzate dalle complicate condizioni oggettive e soggettive del super bonus. Quindi, se non si rispettano i nuovi criteri del decreto Rilancio, magari perché il contribuente è un’impresa o un professionista che detiene un’unità immobiliare non in condomìnio ovvero perché è una persona fisica che detiene un capannone, continuano ad applicarsi le vecchie agevolazioni fiscali.

Se, però, si rispettano tutte le condizioni del 110% è possibile beneficiare solo del 110%. Secondo la risposta 10 maggio 2021, n. 318, che si basa sulla risposta 2 delle linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici, infatti, durante il periodo di vigenza contemporanea sia del sismabonus ordinario che di quello al 110%, la disciplina «ordinaria» del sismabonus si applica solo in tutti i «casi esclusi dal super bonus» del 110%. Pertanto, «non sussisterebbe la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare», ma al ricorrere di tutti i requisiti per il 110% è possibile applicare solo il super sismabonus del 110 per cento. L’agevolazione ordinaria dal 1° luglio 2020 resta assorbita dalla maggiore detrazione introdotta dal superbonus. Questo principio vale anche per il super sismabonus acquisti.

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