Fisco e contabilità

Il termine per l'approvazione del bilancio e del rendiconto è ordinatorio

Lo scioglimento del consiglio comunale può intervenire solo in caso di inadempimento all'intimazione del prefetto

di Maria Luisa Beccaria

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 4288/2020, ha fatto il punto sulle acquisizioni giurisprudenziali in ordine alla procedura prevista nell'articolo 141 comma 2 del Dlgs 267/2000 che serve a sollecitare l'approvazione del bilancio e del rendiconto di gestione da parte dell'organo consiliare.

Quest'ultimo costituisce espressione della partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e, in quanto massima esplicazione della democrazia, va salvaguardato fino all'ultimo.
Per questa ragione lo scioglimento del consiglio comunale non può essere disposto quando ricorrono i presupposti per l'approvazione tardiva dei documenti contabili.
Va ricordato che il rendiconto è atto obbligatorio per legge e l'importanza della sua tempestiva approvazione è stata valorizzata dal Dl 174/2012, convertito dalla legge 213/2012, in base al quale, se il conto consuntivo non viene approvato entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica l'articolo 141, comma 2 del Tuel e si può arrivare allo scioglimento del consiglio comunale (articolo 227 comma 2-bis del Dlgs 267/2000).
La sentenza di primo grado del Tar Campania, ha rilevato come l'articolo 141 comma 2 del Dlgs 267/2000 non preveda termini perentori e nemmeno attribuisca al commissario prefettizio, nominato in sostituzione dell'amministrazione inadempiente, poteri straordinari di annullamento della delibera consiliare di approvazione del rendiconto fuori termine.
L'intervento sostitutivo è una misura sanzionatoria estrema quando l'organo consigliare rimane inattivo nonostante l'ulteriore termine assegnato dall'autorità prefettizia.

Le conclusioni del Consiglio di Stato
Il termine per l'approvazione del bilancio e del rendiconto sono ordinatori, così come quello fissato dall'autorità prefettizia; l'approvazione del bilancio da parte del consiglio con qualche giorno di ritardo non legittima il consigliere alla tutela giurisdizionale per rimuovere la relativa deliberazione, dato che non ricorre un apprezzabile pregiudizio in capo allo stesso.
Pertanto lo scioglimento del consiglio comunale può intervenire solo in caso di inadempimento all'intimazione dell'autorità prefettizia, che attesti l'impossibilità o la riottosità del consiglio ad approvare il documento contabile anche oltre il termine assegnato.

Le osservazioni della Corte dei conti
Il rendiconto costituisce un imprescindibile riferimento per gli eventuali interventi sulla gestione in corso d'esercizio e per la successiva programmazione finanziaria e la mancata approvazione nei termini di legge sia del bilancio preventivo sia del consuntivo indica difficoltà gestionale e criticità nella corretta applicazione dei principi contabili (Corte dei conti Lombardia, deliberazione n. 32/2019 e la deliberazione 86/2019 della Corte dei conti Sicilia).
Invero questi documenti rappresentano un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo in cui si articola l'intera gestione, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, ossia dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni (Corte conti Veneto, delibera 367/2018, Corte conti Emilia Romagna, delibera 33/2019).

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