Il trasferimento per incompatibilità ambientale non è una punizione
É un provvedimento ampiamente discrezionale ma non ha carattere disciplinare
Il trasferimento per incompatibilità ambientale è un provvedimento ampiamente discrezionale ma non ha carattere punitivo né disciplinare piuttosto tiene conto dell'oggettiva inopportunità per l'interessato (e i suoi colleghi) di rimanere in quella determinata sede di servizio. Un rimedio necessario affinché l'amministrazione possa continuare ad avvalersi della fiducia dei cittadini destinatari della sua azione assolvendo ai propri compiti istituzionali in maniera proficua e soprattutto «serena».
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 4212/2022) ha chiarito che il trasferimento per incompatibilità ambientale non è una misura sanzionatoria: mira unicamente ad assicurare il prestigio, il decoro e la funzionalità dell'ufficio di appartenenza del dipendente coinvolto. La ragione fondante dell'istituto in esame va quindi ricercata in esigenze tecniche, organizzative o produttive, evidentemente compromesse da fatti o eventi «tossici» per il sano funzionamento dell'ente. Non richiedendo comportamenti sanzionabili in sede disciplinare o persino penale il trasferimento per incompatibilità ambientale si basa essenzialmente su ragioni di tutela dell'interesse pubblico; senza alcuna necessità di procedere ad accertamenti circa la sussistenza o meno di «una responsabilità» in capo al dipendente interessato.
Il trasferimento per incompatibilità ambientale è condizionato esclusivamente alla valutazione del suo presupposto nodale costituito dalla sussistenza di una situazione di fatto nociva per il decoro e l'efficienza dell'ente. Situazione che sia da un lato riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede, e dall'altro lato suscettibile di rimozione attraverso l'assegnazione del medesimo a diversa sede. Infatti la finalità va individuata nella garanzia della regolarità e continuità dell'azione amministrativa eliminando la causa dei malesseri che derivano dalla presenza del dipendente presso un determinato ufficio; a prescindere dall'imputabilità al dipendente di eventuali profili di colpa nelle vicende che hanno determinato tali disagi. Il presupposto che giustifica il trasferimento per incompatibilità ambientale si identifica con l'insorgenza di «interferenze» atte a minare o comunque a sfibrare il corretto e ordinato funzionamento di una sede d'ufficio. E questa configurazione del trasferimento per incompatibilità ambientale conduce ad affermare che i provvedimenti in questione sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell'amministrazione coinvolta; risultando imprescindibile la prevalenza, in ogni caso, dell'interesse pubblico al sicuro ed adeguato espletamento delle funzioni istituzionali in cura alle strutture dell'ente pubblico coinvolto. Di conseguenza ai fini della legittima adozione di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale non è significativa la genesi della situazione venutasi a creare, essendo sufficiente che siano messi in pericolo la reputazione e il buon nome dell'amministrazione coinvolta.