Il trasporto funebre può essere effettuato anche da imprese di altri Comuni
I regolamenti comunali che dovessero prevedere questi vincoli andranno disapplicati
I Comuni non possono subordinare l'esercizio di una attività di un'impresa funebre, incluso il trasporto, al requisito dell'ubicazione nel proprio territorio di una sede idonea per la trattazione degli affari amministrativi. Diversamente, violerebbero i principi a tutela della concorrenza e della libera iniziativa economica in quanto non giustificati da imperativi motivi di interesse generale. I regolamenti comunali che dovessero prevedere questi vincoli andranno disapplicati.
Si è espressa in questi termini l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato con una segnalazione del 29 marzo indirizzata al Comune di Genova relativamente al proprio regolamento per l'esercizio dell'attività funebre, che escludeva dalla possibilità di effettuare funerali sul proprio territorio a imprese con sede in altri Comuni.
Oltre che essere ingiustificato, tale requisito - ad avviso del Garante - non è neppure proporzionato rispetto allo scopo di consentire all'azienda di trattare con i propri clienti in modo riservato, potendo ciò avvenire in altre forme quali le abitazioni dei defunti o dei loro familiari. In sostanza, si tratterebbe di una condizione senza alcuna utilità pratica se non quella di costituire una barriera all'ingresso sul mercato di nuovi operatorie economici.
Altrettanto ingiustificate sono le previsioni dei regolamenti comunali che impongano alle imprese del settore l'obbligo di disporre un numero minimo di operatori assunti a tempo indeterminato. Anche a questo proposito, questo rigido vincolo organizzativo avrebbe soltanto l'effetto di tutelare rendite di posizione già acquisite, risultando sproporzionato rispetto all'obiettivo di una efficace disciplina del settore.
Simili previsioni contenute nei regolamenti comunali, analoghe a quelle di Genova, si pongono in netto e ingiustificato contrasto con l'articolo 15 della direttiva servizi dell'Ue n. 123/2006 e con l'articolo 15 del Dlgs 59/2010 di recepimento e dunque vanno rimosse, per evitare che gli eventuali provvedimenti adottati in conformità agli stessi da parte degli uffici preposti vengano annullati dal giudice amministrativo in sede di eventuale ricorso.