Fisco e contabilità

Il tributo locale a ruolo si prescrive in cinque anni

In tema di riscossione della Tarsu, la notifica della cartella di pagamento non è sottoposta ad alcuna decadenza

di Federico Gavioli

In tema di riscossione della Tarsu, la notifica della cartella di pagamento non è sottoposta ad alcuna decadenza, ma deve essere eseguita nel termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla scadenza di ogni singola annualità del tributo; è quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 17363/2021.

Il contenzioso tributario

Con una sentenza del febbraio 2014, la Ctr ha confermato il rigetto del ricorso proposto da una contribuente contro la cartella di pagamento relativa a Tarsu riferita all'anno 2001. La Ctr ha, in particolare, ritenuto che l'operato dell'amministrazione comunale fosse in linea con il disposto dell'articolo 72 , relativo alle modalità di riscossione del tributo, di cui al Dlgs n. 507 del 1993, tenuto conto che il ruolo era stato reso esecutivo, e consegnato, il giorno 20 dicembre 2002 , dies a quo per il computo della prescrizione decennale ex articolo 2946 del codice civile. Contro la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione; l'unico motivo di ricorso è incentrato sul fatto che la Ctr ha erroneamente escluso che la cartella di pagamento fosse stata notificata quando il credito tributario era già prescritto, dovendo conteggiare il termine quinquennale di prescrizione e non quello decennale.

L'analisi della Cassazione
La Cassazione ritiene preliminarmente che secondo una consolidata giurisprudenza anche per la notificazione della cartella di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'articolo 140 del codice di procedura civile, il quale prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale. Tale avviso è, infatti, parte integrante della relazione di notifica, in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. In assenza della produzione di tale avviso, l'eccezione in esame resta sfornita di prova e deve, pertanto, essere respinta.
Per la Corte di cassazione il motivo di impugnazione della ricorrente è fondato; i giudici di legittimità evidenziano che l'articolo 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, prevede che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; attenzione però perché tale norma disciplina solo la riscossione coattiva dei tributi locali a seguito di accertamento, non trovando pertanto applicazione nel caso in cui il Comune, sussistendone i presupposti, proceda alla riscossione della Tarsu in base alle disposizioni contenute nel articolo 72 del Dlgs n. 507 del 1993.
In tale caso si applica solo il comma 1 dell'articolo 72 del Dlgs n. 507 , in forza del quale la formazione del ruolo e la consegna al concessionario devono aver luogo, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello di debenza del tributo. Una volta formato il ruolo ed effettuata la trasmissione al concessionario, la notifica della cartella che ha ad oggetto il pagamento della Tarsu non è sottoposta ad alcuna decadenza, ma deve comunque essere effettuata prima che si consumi il termine di prescrizione del tributo che, evidenzia la Cassazione, è quinquennale.

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