Fisco e contabilità

Il Viminale: niente deroghe ai tetti dei compensi per i revisori

Sull'ente locale non possono gravare oneri superiori a quelli stabiliti dal decreto del 2018

di Manuela Sodini

Sull'ente locale non possono gravare oneri superiori a quelli stabiliti dal decreto interministeriale 21 dicembre 2018 sui compensi annui dei revisori dei conti degli enti locali, a prescindere dallo status dichiarato dal revisore. Questa la massima con cui si è espresso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del ministero dell'Interno.

Il parere si riferisce alla richiesta di un Presidente del collegio dei revisori, dipendente pubblico, nello specifico docente presso un istituto scolastico, di godere dell'inquadramento retributivo e del versamento retributivo in analogia allo status di Presidente della provincia. Il docente in questione è stato posto dallo stesso istituto, in aspettativa, non retribuita, per mandato amministrativo.

Il Dipartimento ha evidenziato che l'organo di revisione economico-finanziario è un organo tecnico con funzioni di controllo e di collaborazione con l'organo consiliare che lo nomina e il suo mandato non può essere equiparato a quello amministrativo relativo a cariche politiche elettive.

L'articolo 86 del Tuel, di cui viene chiesta l'applicazione, disciplina la fattispecie del collocamento in aspettativa non retribuita, con il relativo versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, degli amministratori pubblici; figura questa delineata dal legislatore che, anche in merito all'istituto dell'aspettativa, all'articolo 81, precisa che i sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province che siano lavoratori dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato.

Nel parere si richiamano anche le disposizioni contenute nell'articolo 53 del decreto 165/2001 dove si stabilisce che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

Il revisore nel rivolgersi nuovamente al Dipartimento ha puntualizzato che nella fattispecie che lo riguarda, «non essendo possibile cumulare i due impieghi di docente e di presidente del collegio dei revisori, l'istituto scolastico di appartenenza ha dovuto porre il docente in "aspettativa non retribuita per mandato amministrativo" e, di conseguenza l'amministrazione provinciale deve provvedere, ai fini del mantenimento del ruolo di docente e dell'anzianità contributiva al versamento dei contributi previdenziali nella gestione Inps, oltre alla corresponsione del compenso con il prospetto retributivo comprensivo delle trattenute fiscali, previdenziali ed assistenziali».

Nel parere si ribadisce che lo svolgimento dell'incarico di revisore è un incarico lavorativo che un soggetto decide in autonomia di accettare nei limiti delle norme contrattuali che disciplinano la propria attività, a tal fine, prosegue il parere, sarebbe stato utile sapere sulla base di quali valutazioni l'istituto scolastico ha equiparato l'incarico di revisore al mandato amministrativo e, se nel caso, sia stata interessata l'Aran.

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