Personale

Il vincitore di concorso che rinuncia all'assunzione non viene cancellato dalla graduatoria se il bando non lo prevede

Il Tar Abruzzo implicitamente assume posizione per la validità triennale delle graduatorie dei concorsi negli enti locali

di Arturo Bianco

La mancata accettazione dell'assunzione da parte del vincitore di un concorso in una amministrazione del comparto degli enti locali non determina la cancellazione dalla graduatoria dato che ci sono norme che lo prevedono in modo espresso e che la posizione di tale soggetto deve essere tutelata. É questo il principio stabilito dalla sentenza del Tar dell'Abruzzo n. 125/2022, che prefigura la possibilità per le singole amministrazioni di prevedere una clausola di questo tipo nei propri bandi, che costituiscono come noto una lex specialis.

La sentenza ha un carattere innovativo, nel senso che interviene sostanzialmente per la prima volta nella disciplina degli effetti della rinuncia alla assunzione. Essa assume come proprio tratto caratterizzante la scelta di tutelare la posizione del vincitore del concorso, ritenendo che questa sia l'esigenza prevalente dell'ordinamento. La pronuncia consente comunque agli enti di darsi nel bando delle specifiche regole sugli effetti della rinuncia all'assunzione, che possono anche prevedere la cancellazione dalla graduatoria stessa. La sentenza implicitamente assume posizione per la validità triennale delle graduatorie dei concorsi negli enti locali, non ritenendo quindi applicabile la riduzione biennale disposta dalla legge di bilancio del 2020 per tutte le Pa, in quanto siamo in presenza di una norma speciale.

In premessa ci viene ricordato che la competenza a giudicare sulla materia appartiene al giudice amministrativo in quanto si tratta di una modifica dell'ordine della graduatoria, mentre sull'eventuale scorrimento delle stesse la competenza si deve ritenere assegnata al giudice del lavoro, in quanto siamo in una fase posteriore rispetto alle procedure concorsuali.

Si deve pervenire alla conclusione dell'illegittimità della esclusione dalla graduatoria del candidato vincitore che ha rinunciato alla assunzione proposta dall'ente in primo luogo sulla base dell'assunto che l'articolo 91 del testo unico degli enti locali si limita a prevedere la validità triennale delle graduatorie in queste amministrazioni e stabilisce che i vincitori e gli idonei possono essere assunti sia dall'amministrazione che ha bandito il concorso, sia da parte di altre amministrazioni.

Altra motivazione che spinge in questa direzione è la constatazione che la cancellazione dalla graduatoria potrebbe produrre ulteriori e ingiustificate conseguenze negative, basti pensare alla impossibilità di assunzione nel periodo di validità della graduatoria; alla considerazione che in altri concorsi non può essere fatto valere, ai fini del punteggio, l'essere vincitori di una selezione pubblica e l'effetto negativo sul curriculum.

I giudici ritengono che nel merito la cancellazione dalla graduatoria debba essere considerata illegittima perché si tratta di una scelta "atipica", non prevista né dalla legge (a differenza di quanto previsto in altri comparti del pubblico impiego), né dal bando di concorso. Quindi la rinuncia determina come conseguenza che per l'assunzione la graduatoria debba essere utilizzata per scorrimento, ma non fa venire meno il diritto a restare inserito nella stessa.

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