Personale

Il vincolo di permanenza quinquennale post-concorso non è tassativo

Quando la Pa scelga diversamente in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e sulla base di ponderate valutazioni

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di Pietro Alessio Palumbo

Per legge generale e normativa sugli enti locali il vincitore di concorso al Comune è vincolato alla permanenza nella sede di prima destinazione per almeno cinque anni. Con il parere n. 16950/2022, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che - tuttavia - l'obbligo in parola non ha alcuna ragione di operare qualora l'amministrazione, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e sulla base di ponderate valutazioni, rilevi che una diversa allocazione e distribuzione del personale sia maggiormente rispondente alle proprie specifiche esigenze organizzative.

Nella vicenda un Comune aveva richiesto un parere del DFP in ordine alla possibilità che un suo neo-dipendente in possesso di una anzianità di servizio minore a cinque anni ma vincitore di una procedura di mobilità volontaria, potesse essere assunto da una diversa Pa con il consenso dell'ente di appartenenza.

La disciplina generale del lavoro pubblico prevede che i vincitori di concorso devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a un quinquennio a eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che devono rimanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore ad un triennio. E questa normativa per espressa volontà del legislatore neppure è derogabile dai contratti collettivi. Con particolare riguardo agli enti locali, dedicata disciplina è stata inserita all'interno delle misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pa funzionale all'attuazione del Pnrr. Disciplina la quale dispone che in caso di prima assegnazione la permanenza minima del personale non può essere minore di 5 anni. In ogni caso la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell'amministrazione cedente, fino alla effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti; e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento.

Secondo il Dipartimento la prospettiva corretta è perseguire l'obiettivo che il proprio assetto organizzativo e funzionale assicuri la massima efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni da svolgere al servizio della collettività. In considerazione del fatto che l'ambito di applicazione della legislazione in parola non può in alcun modo riflettersi nell'imposizione di vincoli paralizzanti per l'amministrazione, il Dipartimento ha ritenuto che alle condizioni specificate, un nuovo dipendente in possesso di un'anzianità di servizio inferiore ai richiamati cinque può dunque essere assunto da una diversa Pa a seguito di mobilità volontaria ma con il consenso – le motivazioni a sostegno del quale sono da ricondurre alla responsabilità dell'amministrazione a seguito di valutazioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa – dell'ente presso cui presta servizio.

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