Urbanistica

Immobili, stato legittimo «rafforzato»: serve anche il titolo edilizio dell'ultimo intervento

Il Dl Semplificazioni amplia la definizione dell'articolo 9-bis del 380 allo scopo di prevenire gli abusi

di Massimo Frontera

Con la modifica e integrazione della definizione di "stato legittimo dell'immobile" contenuta nell'articolo 9-bis del Testo unico edilizia (Dpr 380/2001), il Dl Semplificazioni amplia gli attestati necessari a legittimare un immobile, nella sua interezza oppure limitatamente alle singole unità abitative. La novità si deve al comma 1, lettera d) dell'articolo 10 del Dl Semplificazioni, che dal 15 settembre scorso innova e amplia il citato articolo 9-bis del Tue.

Prima della modifica l'articolo del Tue - «Documentazione amministrativa» - prevedeva, nell'unico comma, che «ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati».

A seguito della modifica l'articolo 9-bis viene nuovamente rubricato come «Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili». Viene inoltre aggiunto il seguente comma 1-bis: «Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia».

Il nuovo articolo 9-bis del Dpr 380/2001

Pertanto, a seguito della modifica, lo stato legittimo non potrà essere ricavato dal solo titolo abilitativo che ne ha consentito la realizzazione (o ne ha consentito la regolarizzazione, se già realizzato) ma anche dagli alti eventuali titoli edilizi relativi all'ultimo intervento, sia riferito all'immobile nel suo complesso, sia riferito alla singola unità immobiliare.

Il secondo e terzo periodo del comma aggiuntivo, chiarisce che per tutti gli immobili realizzati nei centri abitati e nelle zone di espansione fino 31 ottobre 1942 (cioè prima dell'entrata in vigore dell'articolo 31 della legge urbanistica che impone l'obbligo di licenza edilizia) e tutti gli immobili realizzati prima del settembre 1967 in tutte le altre aree (in forza delle modifiche alla legge urbanistica introdotte con la legge "Ponte" n.765 «lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti», come foto o filmati, estratti cartografici, documenti d'archivio «o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza» sempre però accompagnato dal «titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio integrati con gli eventuali titoli abilitativi successivi».

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