Amministratori

Impianti di energia rinnovabile, spazi stretti ai comuni per chiedere le misure compensative

Le compensazioni, dice il Tar Catania, devono essere definite nell'ambito della conferenza di servizi, sentiti i comuni interessati, senza concordarle in autonomia con gli operatori economici

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di Amedeo Di Filippo

Le misure compensative in caso di realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile devono essere definite nell'ambito della conferenza di servizi, sentiti i comuni interessati, i quali non possono concordarle autonomamente con gli operatori economici ma devono farlo nel contesto procedimentale finalizzato all'emanazione del provvedimento di autorizzazione unica. Lo afferma la sezione di Catania del Tar Sicilia con la sentenza n.1849 del 13 giugno scorso.

La contesa
È stata impugnata la nota di intimazione e messa in mora in relazione all'avvenuta autorizzazione a costruire e a gestire un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con cui il comune ha avvisato la ditta che avrebbe dovuto stipulare la convenzione al fine di garantire la corretta ottemperanza delle previsioni del regolamento nella parte in cui impone di concordare le "misure di compensazione", consistenti in pagamenti di denaro e nella cessione al comune, a titolo gratuito, di altri impianti fotovoltaici. L'operatore eccepisce che la nota e il regolamento sono stati adottati in violazione dell'articolo 12, comma 6, del Dlgs 387/2003, secondo cui l'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province, nonché del Dm 10 settembre 2010, con cui sono state adottate le Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Osserva che la costruzione e l'esercizio di tali impianti costituiscono libere attività di impresa soggette alla sola l'autorizzazione unica regionale e che la previsione di compensazioni meramente patrimoniali da parte del comune, giustificate dalla localizzazione degli impianti sul territorio, risulterebbe priva di causa giustificatrice e in contrasto con norme imperative di legge, così come la pretesa di consegna gratuita di impianti in favore di immobili del comune in assenza di motivazione e ponderazione.

Le maggiorazioni
Il Tar Catania giudica fondato il ricorso, proprio perché l'articolo 12 citato individua le regole fondamentali per la concessione dell'autorizzazione unica per l'esercizio di impianti di produzione di energie rinnovabili, demandandone la specificazione alle linee guida del ministro dello sviluppo economico. L'obiettivo, osserva, è la massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, in linea con la normativa eurounitaria in base alla quale la procedura amministrativa deve ispirarsi a canoni di semplificazione e rapidità attraverso il procedimento di autorizzazione unica in cui devono confluire, per essere ponderati, gli interessi correlati alla tipologia di impianto quale, nel caso di impianti energetici da fonte eolica, quello potenzialmente confliggente della tutela del territorio nella dimensione paesaggistica. Con il Dm del 2010 sono stati indicati i criteri per la fissazione delle misure di compensazione, che devono essere definite nell'ambito della conferenza di servizi, sentiti i comuni interessati. I quali, pertanto, non possono concordarle autonomamente con gli operatori economici, ma devono farlo nel contesto procedimentale finalizzato all'emanazione del provvedimento di autorizzazione unica. Per di più, non vi possono essere misure compensative automatiche dovute alla semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente, in quanto le misure devono essere concrete e realistiche, sono solo "eventuali" e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali, possono essere imposte solo se ricorrono tutti i presupposti indicati e non possono essere superiori al 3% dei proventi.

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