Progettazione

Impianti per la distribuzione di gas, il governo corregge il decreto sulla prevenzione incendi

In vigore dal 1° aprile le nuove indicazioni contenute nel Dm Interno-Infrastrutture per semplificare l'applicazione del decreto 30 giugno 2021 sulla distribuzione di gas naturale e liquefatto

di Mariagrazia Barletta

(Articolo aggiornato il 27 marzo 2023 con il testo del Dm 30 giugno 2021 coordinato con le modifiche introdotte dal Dm Interno 16 febbraio 2023)
Approda in Gazzetta ufficiale il decreto dei ministeri dell'Interno e delle Infrastrutture che semplifica la regola tecnica di prevenzione incendi sugli impianti di distribuzione di Gas naturale liquefatto (Gnl) e Gas naturale compresso (Gnc) per autotrazione. Più nel dettaglio, ad essere modificato è il Dm del 30 giugno 2021 che regola gli impianti di distribuzione di carburanti alternativi (Gnl e Gnc) alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto. Le nuove disposizioni vanno in vigore dal 1° aprile 2023, ossia trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione in "Gazzetta".

Le correzioni - come si legge nella premessa all'articolato – hanno l'obiettivo di superare alcune difficoltà attuative riscontrate nell'implementazione pratica di alcune disposizioni tecniche contenute nella regola tecnica del 2021. Un passaggio ritenuto importante per «favorire la diffusione e l'utilizzo dei combustibili alternativi sul territorio nazionale, in linea con gli obiettivi strategici stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»

Lo sviluppo di infrastrutture finalizzate alla diffusione di combustibili alternativi, da utilizzare nel settore navale e nel trasporto pesante su strada, è previsto – va ricordato - già dalla direttiva «Dafi» (direttiva 2014/9/Ue), recepita dall'Italia con il Dlgs 257 del 2016 che prevede l'implementazione di punti di rifornimento per il Gnl nei porti marittimi (entro il 31 dicembre 2025), nei porti della navigazione interna (entro il 31 dicembre 2030), nonché lungo le tratte italiane della rete centrale della Ten-T (entro il 31 dicembre 2025) per assicurare la circolazione, in connessione con la rete dell'Ue, dei veicoli pesanti alimentati a Gnl.

Le correzioni sono limitate ma puntuali. Ad esempio, viene eliminato l'obbligo di prevedere per l'autocisterna una carreggiata indipendente rispetto a quella utilizzata dai veicoli a motore che devono rifornirsi di carburante. Altre semplificazioni riguardano le distanze di sicurezza e di rispetto stradale. Per il self-service viene consentita una maggiore flessibilità sulla scelta del posizionamento di un apposito dispositivo di sicurezza per il blocco dell'erogazione del carburante in caso di pericolo, purché sia presente un sistema che possa proteggere l'operatore da eventuali perdite di prodotto in fase liquida. Il nuovo Dm non comporta adeguamenti per le stazioni di rifornimento già conformi alla regola tecnica del 30 giugno 2021.

IL TESTO DEL DM 30 GIUGNO 2021 COORDINATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DM INTERNO 16 FEBBRAIO 2023

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