Imposta sulla pubblicità ridotta sui cartelli a due facce nei carrelli della spesa se il messaggio è lo stesso
La pubblicità effettuata tramite messaggi pubblicitari di identico contenuto e riferiti al medesimo soggetto, riportati sui cartelli mobili bifacciali posti fronte-retro su ogni carrello della spesa presso supermercati o centri commerciali, va considerata come se effettuata su un unico mezzo pubblicitario.
Con l'ordinanza n. 23240/2019, la Corte di cassazione è intervenuta in tema di imposta sulla pubblicità per chiarire che ogni cartello pubblicitario esposto sui carrelli della spesa non ha autonoma rilevanza ai fini del calcolo della superficie imponibile ma che vi siano invece i presupposti per l'applicazione del Dlgs 507/1993, articolo 7, comma 5, in quanto la pluralità dei cartelli assolve a un'unitaria funzione pubblicitaria di un determinato soggetto. È quindi irrilevante che il messaggio pubblicitario sia apposto su differenti carrelli, ove questi siano nei pressi di un medesimo supermercato o centro commerciale e riguardino il medesimo soggetto, in quanto in questo caso possono considerarsi un unico messaggio pubblicitario.
La controversia
La questione da chiarire alla base della controversia è se la pubblicità realizzata attraverso cartelli mobili bifacciali posti fronte-retro in ogni carrello della spesa presso supermercati o centri commerciali sia o meno da considerarsi quale diffusione di messaggi collocati in connessione tra loro e se, quindi, agli effetti del calcolo della superficie pubblicitaria, i cartelli debbano o meno intendersi come un unico mezzo pubblicitario.
La decisione
Nell'affrontare la questione i giudici aderiscono all'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui: «In tema di imposta sulla pubblicità, il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7, comma 5, considera come un unico mezzo pubblicitario, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, una pluralità di messaggi che presentino un collegamento strumentale inscindibile fra loro ed abbiano identico contenuto, anche se non siano tutti collocati in un unico spazio o in un'unica sequenza». Secondo questo orientamento, l'intento del legislatore è quello di evitare che l'imposta colpisca singolarmente pluralità di messaggi che ne integrano funzionalmente uno solo.
Il collegio ha condiviso il principio secondo cui il requisito del collegamento funzionale tra i vari messaggi non richieda necessariamente la contiguità fisica dei mezzi pubblicitari che, al limite, lo può solo testimoniare ma non condizionare. Per l'applicazione dell'imposta in forma ridotta è necessario, in primo luogo, che i mezzi pubblicitari siano di identico contenuto o riferiti a un medesimo soggetto e, in secondo luogo, che siano in collegamento funzionale tra loro, indipendentemente dall'allocazione dei mezzi utilizzati.
L'ordinanza della Corte di cassazione n. 23240/2019
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