Imposta sulla pubblicità, si paga se il messaggio promozionale veicolato «invoglia» il cliente
É il caso delle bandiere esposte al centro commerciale che non contengono nome o logo di un'azienda o di un prodotto
Le bandiere esposte presso il centro commerciale che riproducono figure stilizzate di donne o decorazioni floreali o diciture di benvenuto sono assoggettate alla tassa sulla pubblicità se costituiscono un chiaro invito alle persone in transito a entrare per effettuare acquisti. Secondo quanto emerge dall'ordinanza della Corte di cassazione n. 34226, le bandiere che non contengono il logo di un'azienda o il nome di un prodotto commercializzato, se sono ritenute utili a un proficuo svolgimento dell'attività di impresa, sono soggette alla tassa sulla pubblicità.
I fatti
La questione posta alla decisione della Suprema Corte riguarda l'applicazione della tassa sulla pubblicità alle bandiere esposte presso un centro commerciale che riproducono figure (donne, fiori) e un messaggio di benvenuto; se possano qualificarsi come mezzi pubblicitari e, quindi, tassabili, o se invece non sia ravvisabile alcun messaggio pubblicitario in quanto, per aversi il messaggio pubblicitario è necessario che sia individuabile il soggetto pubblicizzato e la specifica attività svolta dall'azienda o il prodotto offerto.
La decisione
Seguendo l'orientamento della stessa Corte, in tema di imposta pubblicitaria si devono distinguere i mezzi obiettivamente idonei a veicolare un messaggio, diretto a una pluralità indeterminata di possibili acquirenti, che promuovano l'immagine ovvero i prodotti e/o servizi di un'azienda, da quelli aventi finalità meramente decorativa, per i quali l'imposta non trova invece applicazione. Tuttavia, precisano i giudici, anche delle rappresentazioni grafiche non contenenti il nome dell'azienda o dei prodotti venduti possono essere idonee a veicolare il messaggio pubblicitario, in relazione alla collocazione in un certo luogo che lega il messaggio a una attività economica da promuovere e alla idoneità del mezzo alle finalità di richiamare l'attenzione dell'acquirente e invogliarlo all'acquisto.
Se le bandiere esposte, considerate nel loro insieme, pur se prive di logo, ma in ragione delle figure stilizzate che esse rappresentano e della dicitura "benvenuto" costituiscono un chiaro invito alle persone in transito a entrare per gli acquisti, si applica la tassa sulla pubblicità.