Fisco e contabilità

Imposta di soggiorno, irretroattività del nuovo illecito amministrativo tributario

Per la Cassazione, tuttavia, permane la rilevanza penale, a titolo di peculato, delle condotte di omesso versamento

di Federico Gavioli

La Corte di cassazione ha affermato il principio della irretroattività del nuovo illecito amministrativo tributario relativo all'omesso o ritardato versamento dell'imposta di soggiorno, introdotto dal legislatore con il decreto legge 34/2020.

Un amministratore di una Srl esercente attività alberghiera, quale incaricato del pubblico servizio di riscossione della tassa di soggiorno, avendo, per ragione del suo servizio, il possesso o, comunque, la disponibilità del denaro derivante dall'incasso di tale tassa e avendo omesso di riversarla al Comune nel termine perentorio di quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, si sarebbe appropriato della somma complessiva di poco più di 10mila euro, nel periodo che intercorre dal 1 ottobre 2012, al 30 settembre 2015.
La Corte di appello in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, che aveva condannato l'amministratore, lo ha assolto perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Il Procuratore Generale è ricorso in Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza della Corte di appello. La Cassazione ha accolto le motivazioni del ricorso del Procuratore in quanto fondate.

Osserva la Cassazione che l'articolo 180, comma 3, del decreto legge n. 34 del 2020, ha stabilito, con l'inserimento del nuovo comma 1-ter nell'articolo 4 del Dlgs n. 23 del 2011, che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa stabilita dall'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

La norma ha, quindi, in primo luogo modificato, sul piano sostanziale, il rapporto intercorrente tra il gestore della struttura ricettiva e l'ente impositore, che da rapporto di "servizio" per la riscossione dell'imposta è divenuto un rapporto di natura tributaria; il gestore ha, inoltre, assunto il ruolo di "responsabile d'imposta", pur rimanendo il soggetto passivo dell'imposizione colui che alloggia nella struttura ricettiva.

Osserva la Cassazione, tuttavia, che il nuovo illecito amministrativo tributario previsto dall'ultima parte, dell'articolo 180, comma 3, per l'omesso o il ritardato versamento dell'imposta dì soggiorno non può essere applicato retroattivamente, stante il limite posto dall'articolo 1 , della legge n. 689 del 1981 e la mancanza di una norma transitoria ad hoc.

Per la Cassazione, tuttavia, permane la rilevanza penale, a titolo di peculato, delle condotte di omesso versamento dell'imposta di soggiorno riscossa poste in essere dal gestore di struttura ricettiva.

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