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Imposta di soggiorno, la nuova posizione giuridica del gestore

di Gennaro Bianco (*) - Rubrica a cura di Ancrel

La data del 30 settembre fissa la dead line per i gestori delle strutture ricettive chiamati a presentare la dichiarazione dell'imposta di soggiorno per le annualità 2020 e 2021, in base al modello approvato il 29 aprile 2022 dal ministro dell'Economia e delle Finanze

É l'ultimo atto di una serie di interventi normativi, trainati dalla legislazione emergenziale, che negli ultimi anni, hanno inciso su alcuni aspetti della materia.

Il decreto rilancio (n. 34/2020 - articolo 180) introduce alcune novità rilevanti: il gestore assume il ruolo di responsabile di imposta, ed è obbligato personalmente, per come vuole ora la norma, al pagamento verso l'erario; le strutture ricettive sono obbligate alla presentazione di una dichiarazione annuale entro il 30 giugno di ogni anno.

Nuovo ruolo del gestore

Il Responsabile dell'Imposta di Soggiorno assume un nuovo ruolo: non maneggia più risorse come mero collettore di provvista altrui. Questo è quanto è stato evidenziato dalla Corte dei conti della Toscana, sez. giurisdizionale, con la sentenza n. 367/2021, che è stata depositata il 18 ottobre 2021. A tal proposito i giudici hanno rimarcato che, come conseguenza della nuova norma, l'obbligo del gestore è quello di pagare l'imposta che è dovuta per legge.

La nuova norma trova applicazione anche ai casi verificati antecedentemente al 19/05/2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio) così come stabilità dalla legge n. 215/2021 che ha convertito il Dl 146/2021.

Questa prima innovazione comporta che il gestore dal maggio 2020 non è più tenuto alla presentazione del conto giudiziale. Potrà tuttavia essere chiamato innanzi alla Corte dei conti, qualora dalla sua condotta derivi un danno alle risorse pubbliche.

Poiché il Decreto Rilancio ha attribuito all'albergatore (o altro gestore della struttura) la responsabilità del pagamento dell'Imposta in oggetto, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (ospiti della struttura) le individua come soggetto responsabile della presentazione della dichiarazione, risultando eventualmente passibile di sanzioni nel caso di violazioni di tale normativa.

Rammentiamo invece che in precedenza, invece, il gestore era del tutto estraneo al rapporto d'imposta, che si instaurava esclusivamente tra il comune ed il turista.

Le diverse interpretazioni della Corte

Successivamente alla pubblicazione del decreto rilancio la giurisprudenza contabile è intervenuta più volte con diverse interpretazioni rispetto all'applicabilità dell'articolo 180 non sempre univoche.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale della Toscana (sentenza n. 273 del 30.09.2020) sancisce che il Decreto rilancio: «…mentre appare avere operato una specifica depenalizzazione della condotta illecita del gestore di struttura alberghiera, nulla ha innovato in ordine alla Responsabilità Contabile del gestore stesso. In pratica, il gestore della struttura alberghiera deve provvedere all'incasso della tassa di soggiorno, accantonandola per poi riversarla al Comune. Il gestore non assume più così la veste di sostituto d'imposta, (per questo motivo i gestori non commettono più il reato penale di peculato perché il danaro non ancora versato a titolo di imposta non costituisce danaro altrui bensì danaro che lui o la sua struttura ha incassato col corrispettivo) bensì quella di responsabile del pagamento. Ai fini che qui si rilevano, alla luce della sopravvenuta normativa, si è purtuttavia in presenza di un rapporto idoneo a fondare gli elementi costitutivi della responsabilità contabile, riscontrandosi nella fattispecie le caratteristiche dell'agente contabile, come delineato dall'art. 178 del R.D. n. 827 del 1024, conseguente al maneggio di denaro riscosso per conto dell'Erario e ad esso destinato. Ciò in quanto le somme pagate o da pagare al gestore a titolo di imposta sono, fin dal momento della consegna da parte dei soggetti obbligati, danaro pubblico ed entrano immediatamente nel patrimonio del Comune» (in tal senso Corte dei conti toscana, sentenza n. 286/2020).

Dello stesso tenore la Corte dei conti, sezione giurisdizionale, della Lombardia che con la sentenza n. 38/2021 assume la stessa interpretazione sostenendo che «… la norma del 2020 in materia di imposta di soggiorno, mentre ha operato una specifica e particolare depenalizzazione della condotta illecita del gestore della struttura alberghiera, nulla ha innovato in ordine alla responsabilità del gestore stesso».

Di diverso avviso invece la Corte dei conti, sezione giurisdizionale, dell'Emilia-Romagna in quanto sostiene che: «... I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall'art. 4, c 3, del D. Lgs. N. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta» (Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 19654/2018).

Dichiarazione Imposta di Soggiorno

La nuova dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, mediante il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Facendo attenzione che così come prevede l'articolo 25, comma 3-bis della legge di conversione del Dl 41/2021, la dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021 la cui data originaria del 30/06/2022, è stata prorogata al 30/09/2022 con il Dl 73/2022 (articolo 3 - Decreto Semplificazioni).

L'adempimento dichiarativo è stato introdotto dall'articolo 180 del Dl 34/2020, il quale, come detto, ha cambiato il rapporto intercorrente tra il gestore della struttura ricettiva e l'ente impositore, che da rapporto di "servizio" per la riscossione dell'imposta è divenuto un rapporto di natura tributaria, avendo il gestore assunto il ruolo di "responsabile d'imposta".

Va precisato che il decreto ministeriale del 29 aprile interviene sulle modalità di presentazione della dichiarazione annuale, senza incidere sulle modalità di versamento dell'imposta previste dai comuni con i propri regolamenti.

Pertanto, la dichiarazione annuale, che, a parte della proroga prevista per questo anno, va presentata dal gestore entro il 30 giugno, si aggiunge alle comunicazioni trimestrali previste dai comuni e all'obbligo di rendere il conto di gestione entro il 30 gennaio successivo (o entro 30 giorni in caso di chiusura dell'attività). Quest'ultimo documento è necessario per adempiere agli obblighi imposti dalla Corte dei conti relativamente alla responsabilità contabile dei gestori/locatori (Dlgs 174/2016), in virtù del loro ruolo di "agenti contabili".

Per quanto attiene invece alle locazioni brevi, vale a dire le locazioni di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni condotte al di fuori dell'attività di impresa, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.

A fronte dell'eventuale inottemperanza dell'adempimento tributario è stata individuata anche una disciplina sanzionatoria, che vale sia per le strutture turistiche ricettive sia per le locazioni a breve, prevede che:
• in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto;
• in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno o del contributo di soggiorno, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% delle somme erroneamente versate (ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs 471/1997).

Il ruolo dell'Organo di revisione

L'organo di revisione assume, in primis, parte rilevante nel processo istitutivo dell'imposta di soggiorno con il rilascio obbligatorio del proprio parer sul regolamento comunale mentre nel corso dell'esercizio e soprattutto nella fase della rendicontazione avendo cura di verificare che le risorse acquisite tramite questa imposta siano destinate a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali (articolo 4 del Dlgs 23/2011).

(*) Presidente Ancrel Cosenza

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Gli appuntamenti per i revisori degli enti locali

ASSEMBLEA e CONVEGNO NAZIONALE Bari, 28 e 29 ottobre 2022
Quest'anno saremo ospitati dalla splendida città di Bari per l'Assemblea ed il Convegno annuale di ANCREL. Venerdì 28 ottobre alle 16.30 si svolgerà l'assemblea degli associati e a seguire la cena di gala.

ANCREL Nazionale, in collaborazione con ODCEC Bari organizza SABATO 29 OTTOBRE 2022 Dalle ore 8.30 alle ore 13.30 a BARI il Convegno Nazionale ed in modalità Webinar COME CAMBIA L'ATTIVITA' DEL REVISORE DOPO IL PNRR E LA RIFORMA DEL TUEL? Premiazione Quinta Edizione PREMIO ANTONINO BORGHI Miglior tesi di Laurea in materia di Contabilità Enti LocaliModera gli interventi Gianni Trovati (Giornalista Sole 24ore)Antonio Decaro – Sindaco di Bari e Presidente ANCI*Elbano De Nuccio - Presidente CNDCECSaverio Piccarreta – Presidente ODCEC BariAntonio Vito Renna - Presidente Ancrel Bari Bat e Presidente Alp SudMarco Castellani - Presidente ANCRELInterventi dei RelatoriDott. Luciano Fazzi - Dottore Commercialista, Assessore al Bilancio di Siena e Presidente Ancrel Toscana Liguria "Le proposte Ancrel di modifica del Tuel e del Regolamento"Antonio Colaianni - Direttore Centrale per la Finanza Locale "Attività di monitoraggio e controllo del PNRR. Il ruolo del revisore negli enti locali soggetti attuatori"Rosa Ricciardi - Vice Presidente Ancrel e Presidente Ancrel Friuli Venezia Giulia "Le linee guida Ancrel sul PNRR"Salvatore Bilardo - Ispettore Generale Capo I.Ge.P.A. "Il ruolo della RGS a supporti degli enti locali nell'attuazione del PNRR"Rossana De Corato - Magistrato Sezione Regionale Puglia "Il ruolo della Corte dei Conti sul PNRR e le linee guida su Bilancio 2022-2024 e Rendiconto 2021" Premiazione ed intervento a cura del prof. Andrea Ziruolo, Presidente Comitato Scientifico per l'assegnazione della Quinta Edizione del premio A. BorghiLa partecipazione al Convegno consentirà l'acquisizione di 5 crediti formativi al superamento del test finale L'EVENTO E' GRATUITO, MA SOGGETTO A PRENOTAZIONE per le modaliltà scarica la locandina al link

INTRODUZIONE ALLA CONOSCENZA DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA DEGLI ENTI LOCALI - SEMINARIO DI ALTA FORMAZIONE IN 6 LEZIONI PER REVISORI DI ENTI LOCALI
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