Fisco e contabilità

Imposta di soggiorno, al via la trasmissione ai Comuni dei dati per i controlli

Con queste informazioni gli enti potranno quantificare in modo puntuale l'imposta che il gestore è tenuto a pagare

di Pasquale Mirto

È stato approvato l'11 novembre il decreto interministeriale per la fornitura dei dati relativi alle locazioni brevi, imposta di soggiorno, e contributo di soggiorno Roma Capitale. Il decreto è ora in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il decreto è stato previsto dall'articolo 13-quater del Dl 34/2019 che al comma 2 dispone che i dati relativi alle persone alloggiate negli alberghi e nelle altre strutture ricettive, compresi i gestori di case e di appartamenti per vacanze, trasmessi alle questure (articolo 109 del testo unico di pubblica sicurezza) sono forniti dal ministero dell'Interno all'agenzia delle Entrate, che a sua volta li rende disponibili ai Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno.

La normativa prevede che i dati siano trasmessi in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva. I dati devono consentire l'individuazione del solo numero dei soggetti alloggiati, senza ulteriore specificazione, nonché i giorni di permanenza nella struttura. Si tratta di tutte le informazioni necessarie al Comune per verificare il corretto versamento dell'imposta di soggiorno, da parte della struttura ricettiva.

Questi dati sono messi a disposizione dei Comuni mediante la loro pubblicazione sul Portale Puntofisco. L'Agenzia renderà disponibili i dati con cadenza semestrale, entro il 31 luglio dello stesso anno, ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Il ministero dell'Economia rende disponibile all'Agenzia delle entrate, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco dei Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno e il contributo di sbarco, sulla base delle delibere che i Comuni hanno pubblicato sul sito del Dipartimento delle finanze entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Per i Comuni che pubblicano dopo il 31 dicembre, l'elenco dei Comuni è inviato all'agenzia delle Entrate entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di istituzione dell'imposta.

Il decreto considera poi le speciali disposizioni che regolano l'efficacia delle delibere comunali. In particolare, si rammenta, che le delibere in questione hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet del Mef.

Per i Comuni che non hanno ancora provveduto a inviare le delibere, c'è l'obbligo di inserimento degli atti già vigenti entro il prossimo 31 marzo 2021, al solo fine, ovviamente, di ottenere la disponibilità dei dati relativi all'annualità 2020.

Il decreto precisa che se il Comune non pubblica entro marzo, i dati saranno messi a disposizione esclusivamente a decorrere dall'annualità in cui è avvenuta la pubblicazione.

L'approvazione del decreto rappresenta un'ottima notizia per i Comuni, non solo per la semplicità della fornitura dei dati, tramite Puntofisco, ma anche per la tempestività delle informazioni. Novità importante, anche considerando che l'articolo 180 del Dl 34/2020 qualifica oggi il gestore della struttura come responsabile del pagamento, con diritto di rivalsa sui clienti delle strutture ricettive; in altri termini, con i dati che saranno forniti i Comuni saranno in grado di quantificare in modo puntuale l'imposta che il gestore è tenuto a pagare.

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