Fisco e contabilità

Imu dovuta dal proprietario del terreno anche se l'area è «occupata» da un ente locale

La realizzazione di un'opera pubblica non fa venir meno il possesso dell'area fino a quando non interviene l'ablazione del fondo

di Federico Gavioli

La realizzazione di un'opera pubblica non fa venir meno il possesso dell'appezzamento fino a quando non interviene l'ablazione del fondo; di conseguenza, il proprietario del terreno deve pagare l'Imu anche se l'area è occupata dal Comune. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 22691 del 20 luglio, ha accolto il ricorso di un Comune nei confronti di un contribuente che non aveva versato l'imposta.

Alla base del contenzioso tributario c'era un avviso di accertamento emesso nel 2011 dal Comune nei confronti di un contribuente per "omessa denuncia connessa a parziale versamento" dell'imposta, in relazione ai terreni , secondo il Comune edificabili.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Dlgs 504/92, «presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa»; ai sensi del successivo articolo 3, comma 1, «soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario ... il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività».

Osserva la Cassazione che va considerato che l'occupazione temporanea d'urgenza di un terreno da parte della Pa non priva il proprietario del possesso del bene fino a quando non intervenga l'ablazione del fondo, sicché egli resta soggetto passivo dell'imposta ancorché l'immobile sia detenuto dall'occupante (Cassazione, ordinanza n. 19041/2016) e che la realizzazione di un'opera pubblica su un fondo oggetto di legittima occupazione costituisce un mero fatto che non è in grado di assurgere a titolo dell'acquisto ed è, come tale, inidonea, da sé sola, a determinare il trasferimento della proprietà del fondo in favore della Pa, cosicché la stessa Pa resta mera detentrice del fondo occupato e trasformato, fermo restando tuttavia il possesso del proprietario che risponde del tributo dovuto.

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