Fisco e contabilità

Imu, per le nuove aliquote restano validi i vecchi modelli

Una volta approvata la delibera, le aliquote dovranno intendersi confermate per l'intero anno 2021

di Maurizio Fogagnolo

La legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020), nell'introdurre la nuova disciplina dell'Imu, che ha accorpato al suo interno i presupposti impositivi di entrambe le componenti Imu e Tasi dell'imposta unica comunale vigente fino al 2019, aveva portato a una rideterminazione delle aliquote Imu nei loro limiti minimi e massimi, al fine di garantire ai Comuni l'invarianza di gettito tra il 2019 e il 2020.

Contestualmente, l'articolo 1, commi 756-757 e 766 della 160/2019 aveva modificato le modalità di approvazione delle aliquote Imu, prevedendo:
• la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020;
• l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote Imu sulla base di un applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto indicatgo dal comma 756, il cui prospetto avrebbe dovuto formare parte integrante della delibera, non idonea a produrre effetti, ove approvata senza lo stesso prospetto;
• l'approvazione di un ulteriore decreto del Mef e del Ministro per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2020, con cui avrebbero dovuto essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che sarebbe stata resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'agenzia delle Entrate e di altre pubbliche amministrazioni.

Questi decreti – la cui introduzione risulterebbe peraltro lesiva del potere regolamentare dei Comuni, come attualmente disciplinato dall'articolo 52, comma 1, del Dlgs 446/1997, che non prevede la possibilità per lo Stato di limitare il numero di aliquote approvabili da parte dei Comuni nell'ambito dell'Imu, ma solo la possibilità di fissare le aliquote massime dell'imposta – non sono stati tuttavia ancora emanati, con la conseguenza che, a oggi, il Comune che volesse adottare le aliquote Imu dell'anno in corso entro il 31 marzo 2021 (termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, da ultimo prorogato in base all'articolo 151 del Dlgs 267/2000) potrà farlo sulla base del modello utilizzato fino all'anno 2020 e potrà continuare a prevedere un numero libero di fattispecie imponibili e di conseguenti aliquote Imu.

In tal senso, si era espresso anche il Mef nella risoluzione n. 1/DF/2020, in cui - pur prevedendo che la limitazione della potestà di diversificare le aliquote Imu alle sole fattispecie individuate dal decreto, così come l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote Imu mediante l'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale sarebbero stati vigenti dal 2021 - era stato specificato che tali nuovi adempimenti avrebbero potuto essere imposti ai Comuni solo in seguito all'adozione del relativo decreto ministeriale.

Ne consegue che, al momento attuale, i Comuni non sono tenuti ad applicare le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi 756-757 e 766, della legge 160/2019, che non sono dotate di immediata operatività, fermo restando che – nel caso in cui i decreti del Mef dovessero essere emanati entro il termine fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione – i Comuni potrebbero essere chiamati a confermare la propria deliberazione sulla base del modello ministeriale.

Al contrario, non si ritiene che l'eventuale futura approvazione dei decreti entro i termini previsti a livello nazionale per l'approvazione del bilancio 2021 potrebbe incidere sulle scelte deliberative già adottate dai Comuni in materia di aliquote I, per quanto riguarda la loro differenziazione, per cui – una volta approvata la delibera – le aliquote dovranno intendersi confermate per l'intero anno 2021, rimandando al 2022 l'obbligatorietà di uniformarsi alle indicazioni fornite dal Mef, ferma restando la valutazione sulla loro legittimità, per le ragioni sopra evidenziate.

In ogni caso, si ritiene opportuno che, al momento attuale, l'Ufficio competente non provveda a trasmettere la deliberazione di approvazione delle nuove aliquote Imu al ministero dell'Economia e delle Finanze (articolo 13, comma 13-bis, Dl 201/2011 convertito dalla legge 214/2011) potendo essere effettuata la trasmissione dello stesso atto entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'articolo 15-bis del Dl 34/2019 convertito dalla legge 58/2019, per evitare che atti muniti di efficacia nei confronti dei contribuenti, a seguito della loro pubblicazione sul Portale del Mef, debbano essere successivamente modificati e ripubblicati, ingenerando confusione nei confronti dei contribuenti, per quanto le nuove aliquote Imu deliberate dal Comune siano destinate a operare solo al momento del versamento del saldo Imu 2021, dovendo essere effettuato il versamento dell'acconto sulla base di quanto pagato nel 2020.

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