Imu, ritocchi dalla manovra per far partire il prospetto delle aliquote
Manca ancora il decreto che avrebbe dovuto individuare, a partire dall'anno d'imposta 2021, le varie casistiche e le modalità di funzionamento
La legge di bilancio 2023 entrata in vigore dallo scorso 1° gennaio ha introdotto alcune novità nel panorama normativo dell'Imposta Municipale Propria (Imu). Sono stati effettuati interventi mirati a introdurre nuove disposizioni agevolative (esenzione per gli immobili occupati e per gli immobili dell'Accademia dei Lincei), oltre che a disporre un nuovo rinvio al termine di presentazione della dichiarazione Imu dell'anno d'imposta 2021 e ad effettuare alcune precisazioni in merito al cosiddetto «prospetto delle aliquote». Andiamo di seguito ad analizzare nel dettaglio le varie disposizioni.
Esenzione per gli immobili occupati
Con i commi 81 e 82 hanno introdotto una nuova casistica di esenzione, aggiungendo la lettera g-bis) all'articolo 1, comma 759, della legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020), nella quale viene indicato che sono esenti dal pagamento dell'Imu gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati previsti dagli articoli 614, comma 2 (violazione di domicilio), e 633 (invasione di terreni ed edifici), del Cp, e che per la cui occupazione sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo dovrà comunicare all'ente, secondo modalità telematiche che verranno stabilite con apposito decreto Mef da emanarsi entro il 1° marzo 2023, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione e quando lo stesso diritto viene meno. L'introduzione dell'esenzione, come riportato all'interno della relazione tecnica parlamentare allegata al testo della manovra, risponde all'esigenza di stabilire che nessun tributo è dovuto in caso di inutilizzabilità e indisponibilità dell'immobile in caso di presentazione di apposita denuncia all'autorità giudiziaria per i reati sopra richiamati.
Per ristorare i Comuni viene istituito un fondo di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Tale importo è stato stimato tenendo conto:
• numero degli alloggi Erp occupati (circa il 6% del patrimonio abitativo degli enti), il cui gettito mancante è stimato in 26 milioni;
• stima degli altri immobili occupati (1/3 degli alloggi Erp occupati), con una perdita di gettito di 13 milioni;
• procedimenti penali archiviati per invasione di terreni e edifici. È stato considerato che il 50% dei reati complessivi (quantificati in 7.122) determina l'effettiva indisponibilità dell'immobile. La perdita di gettito quantificata è pari a 23 milioni, oltre a 11 milioni relativi alla quota Stato.
Disposizioni agevolative per l'Accademia dei Lincei
Il comma 639 esenta l'Accademia dei Lincei dalle Imposte immobiliari, anche relativamente agli immobili non direttamente utilizzati per le proprie finalità istituzionali. Il comma 640, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per l'Accademia dei Lincei trovano applicazione le disposizioni di esenzione previste ai fini Imu relativamente agli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciale delle attività indicate dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del Dlgs 504/1992, come disposto dall'articolo 1, comma 759, lettera g), e comma 770, della legge 160/2019. Come riportato nella relazione tecnica parlamentare, la disposizione del comma 639 riguarda in via retroattiva i rapporti eventualmente pendenti, incluso i contenziosi, relativamente all'Imu dovuta per gli immobili non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali dell'Accademia.
Prospetto delle aliquote
Il comma 837 introduce alcune modifiche in materia di prospetto delle aliquote Imu, nello specifico:
a) con decreto Mef possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto che le ha inizialmente individuate;
b) che a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote, in mancanza della deliberazione di approvazione delle stesse e pubblicata sul "Portale del Federalismo Fiscale" entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote base previste dai commi da 748 a 755.
Il prospetto delle aliquote è una delle novità introdotte dalla legge 160/2019 all'interno della nuova normativa Imu e che, al momento, è rimasto ancora "lettera morta" stante l'assenza del decreto che avrebbe dovuto individuare, a partire dall'anno d'imposta 2021, le varie casistiche di diversificazione delle aliquote e le modalità di funzionamento della sezione dedicata all'interno del "Portale del Federalismo Fiscale". Stante l'intervento normativo, si auspica una celere approvazione del decreto che, comunque, introdurrebbe l'adozione del prospetto con 2 anni di ritardo rispetto ai termini stabiliti.
Proroga termine dichiarativo
Il Decreto Milleproroghe, all'articolo 3, comma 1, ha disposto un'ulteriore proroga al 30 giugno 2023 al termine di presentazione della Dichiarazione Imu dell'anno d'imposta 2021 per tutti i soggetti passivi, ivi compresi gli enti non commerciali, allineandosi al termine dell'anno d'imposta 2022.
La precedente proroga al 31 dicembre 2022 era stata disposta per fornire adeguate tempistiche ai contribuenti nell'utilizzo del nuovo modello dichiarativo Imu/Impi approvato con il Decreto Mef 29 luglio 2022. Il ricorso a un ulteriore rinvio è riconducibile solamente al rinnovamento anche del modello dichiarativo degli enti non commerciale, il quale non è stato ancora rinnovato e riporta ancora i riferimenti della Tasi, abolita a partire dal 1° gennaio 2020.
Il contributo degli indicatori Anac alla valutazione dei rischi di revisione negli enti locali
di Marco Berardi e Andrea Ziruolo - Rubrica a cura di Ancrel