Fisco e contabilità

Imu senza agevolazioni «prima casa» per l'immobile accatastato come ufficio

Anche se la destinazione dell'immobile come abitazione principale risulti documentata e provata

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di Federico Gavioli

Non spetta l'agevolazione Ici/Imu quale abitazione principale, ancorché tale destinazione dell'immobile risulti documentata e provata, se accatastato in categoria A/10 (uffici e studi privati), a nulla influendo la circostanza che la legge, nell'ambito delle categorie degli immobili del gruppo A, escluda dall'esenzione solo quelli A/1, A/8, A/9. É l'interessante principio contenuto nella sentenza della Ctr del Lazio n. 5009/X/2021.

Nel caso in esame il Comune di Roma ha proposto ricorso alla Ctr contro la sentenza dei giudici di primo grado che avevano accolto il ricorso di un contribuente, avverso l'avviso di accertamento in rettifica per l'anno 2012, relativo all' Imu, per un immobile accatastato in categoria A/10 con destinazione a ufficio, ritenendo irrilevante la destinazione catastale, a fronte dell'effettiva utilizzazione ad abitazione principale, fatta dal contribuente e riconoscendo l'applicazione delle relative agevolazioni.

Nell'appello Roma Capitale ha eccepito l'impossibilità di applicare l'aliquota del 4,9 per mille, essendo l'immobile accatastato come A/10 (destinazione ufficio), da cui consegue la non applicazione dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale.

I giudici di merito hanno ritenuto il ricorso fondato; la giurisprudenza in diverse occasioni ha evidenziato come ai fini del versamento dell'imposta occorra necessariamente far riferimento alle caratteristiche catastali dell'unità immobiliare, a prescindere dall'effettiva destinazione della stessa e, inoltre, il diritto a usufruire dell'aliquota agevolata e della detrazione ai sensi dell'articolo 2 del Dlgs 504/1992, presuppone il classamento del fabbricato nella corrispondente categoria catastale, dalla quale si desumono i corretti valori per la determinazione dell'imposta. Va poi rilevato che le agevolazioni in materia tributaria non sono soggette ad interpretazione analogica, stante anche la natura eccezionale delle norme che le disciplinano.Le agevolazioni ai fini Imu, previste per l'abitazione principale integrano un'agevolazione fiscale, cui il contribuente ha diritto solo se abbia operato in conformità alle norme di legge che le prevedono.

Dal consolidato orientamento della Corte di cassazione (sentenza n. 21332/ 2008) emerge, quindi, che il classamento catastale della categoria delle abitazioni è presupposto essenziale per l'applicazione dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale. Il Comune non contesta che un immobile accatastato A/10, ovvero come Ufficio, possa essere scelto da una persona, come propria dimora abituale ma, contesta , trovando nella sentenza della Ctr parere favorevole, l'applicazione dell'aliquota agevolata «trattandosi di un immobile adibito ad ufficio». Tale principio trova dei limiti quando si voglia far valere un diritto quale quello di usufruire di agevolazioni fiscali. Per i giudici del merito della Ctr la detrazione Imu costituisce un'agevolazione fiscale cui il contribuente ha diritto solo se abbia operato in conformità alle leggi che la prevedono.

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