Fisco e contabilità

Revisori dei conti, negli enti locali compensi ancora troppo bassi

Il Cndcec chiede ai propri iscritti di valutare anche il rifiuto dell'incarico

di Corrado Mancini

Molti sono ancora gli enti locali che fissano il compenso dell’organo di revisione in misura oggettivamente incongrua rispetto alla delicatezza della funzione, oltre che inadeguata a garantire gli elevati standard di diligenza richiesti dalla complessità dell’incarico. La denuncia arriva dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) che ha posto il tema al centro del webinar tenutosi ieri su «I controlli negli enti locali, tra nuovi compiti e vecchie questioni», nel corso del quale è stato presentato il documento dello stesso Consiglio su «Raccomandazioni in materia di equo compenso per i colleghi componenti degli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali» (si veda anche NT+ Enti locali & edilizia di ieri).

Dal monitoraggio svolto dalla Fondazione nazionale dei commercialisti, sta emergendo che il 23% dei Comuni non tiene conto delle indicazioni ricavabili dal Dm 21 dicembre 2018 che ha aggiornato i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori. Una situazione più frequente negli enti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti senza grosse distinzioni tra nord e sud. Un comportamento possibile perché l’articolo 241 del Tuel prevede che, con decreto ministeriale, vengano fissati i limiti massimi del compenso, senza stabilire però limiti minimi, ed alcuni enti locali, ignorando il progressivo incremento di funzioni, incombenze e controlli posti a carico dell’organo di revisione , propongono compensi manifestamente inadeguati. In molti casi risultano inferiori al livello minimo idoneo a consentirne la compatibilità con il principio del cosiddetto equo compenso secondo il quale «la pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti..», applicabile, secondo il Cndcec, anche nella determinazione dei compensi dell’organo di revisione.

La questione non è nuova: se ne era occupato l’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali del ministero dell’Interno che, con atto di orientamento del 13 luglio 2017, affermava «L’articolo 241 del Tuel, il Dm 20 maggio 2005, l’articolo 2233 del Codice civile e i principi individuati dalla giurisprudenza portano a ritenere, che ogni determinazione di compenso inferiore al limite massimo della fascia demografica appena inferiore alla griglia definita dal Dm 20 maggio 2005, non rispetti i principi di sufficienza e congruità». Il Cndcec raccomanda perciò ai colleghi revisori di non accettare incarichi che prevedano compensi manifestamente inadeguati iniqui e lesivi del decoro del professionista e del complementare interesse pubblico.

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