Urbanistica

In Calabria il piano casa inciampa sulle norme per la tutela del paesaggio

La Consulta: norma incostituzionale a causa della mancata elaborazione, entro il termine previsto, del piano paesaggistico

di Pietro Verna

La Regione Calabria paga il prezzo della mancata attuazione del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (Qtrp), previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale n.138 del 2016, che impegnava la regione ad elaborare il piano paesaggistico con il Ministero per i beni culturali (Mibact) ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio («Le regioni, il Ministero per i beni culturali e Ministero dell'ambiente possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici […]. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici […], è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro per i beni culturali e le attività culturali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»).

È l'effetto della sentenza della Corte costituzionale 23 novembre 2021, n.219, che ha dichiarato l'incostituzionalità degli articoli 2, 3, commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 2, lettera b), della legge della Regione Calabria 2 luglio 2020, n.10, recante «Modifiche e integrazioni al Piano Casa (legge regionale 11 agosto 2010, n. 21)», che, nelle more dell'elaborazione del piano paesaggistico:
1) consentono ampliamenti volumetrici, variazioni di destinazione d'uso e variazioni del numero di unità immobiliari entro limiti percentuali di superficie lorda più ampi di quelli già indicati dall'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2010, recante «Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale»;
2) autorizzano interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, «anche con riposizionamento dell'edificio all'interno delle aree di pertinenza catastale dell'unità immobiliare interessata», con ampliamenti della volumetria di quelli previsti dall'articolo 5 della legge regionale n. 21 del 2010, nonché deroghe all'altezza massima della nuova edificazione;
3) prorogano fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di presentare istanze per l'esecuzione degli interventi edilizi, con riferimento anche a immobili esistenti alla data del 31 dicembre 2019.

Da qui la sentenza in narrativa secondo cui le norme regionali: (i) violano la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione) e il principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni: (ii) «finiscono per danneggiare il territorio [nel] suo aspetto paesaggistico e ambientale» dal momento che la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per la presentazione delle istanze volte ad ottenere l'autorizzazione alla esecuzione dei suindicati interventi edilizi è l'ultima di una serie di proroghe reiterate («il termine per la presentazione delle istanze […], individuato nel 31 dicembre 2014, era stato poi prorogato al 31 dicembre 2016, poi ancora al 31 dicembre 2018, successivamente al 31 dicembre 2020 [e] ora al 31 dicembre 2021»).

La Consulta ha confermato l'orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui:
a) la tutela ambientale e paesaggistica, affidata allo Stato, «precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali [dal momento che] vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni» (sentenza n. 367 del 2007 che ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Toscana e Piemonte avverso alcune disposizioni avverso alcune disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, modificativo e integrativo del codice dei beni culturali e del paesaggio, tra cui l'articolo 143);
b) il piano paesaggistico deve essere posto al riparo dalla parcellizzazione degli interventi delle amministrazioni locali (sentenza n. 182 del 2006 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 3, della legge della Regione Toscana n. 1 del 2005, nella parte in cui non prevede che la modifica del piano paesaggistico è subordinata all'accordo per l'elaborazione dell'intesa tra la Regione, il Mibact ed il ministero dell'Ambiente).

Si tratta di un orientamento che il "giudice delle leggi" aveva già ribadito con la pronuncia n.74 del 2021 con cui ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 26 della legge della Regione Puglia n. 52 del 2019, che autorizza, nelle aree infette a causa del batterio di Xylella fastidiosa, l'impianto di «qualsiasi essenza arborea» in deroga ai vincoli paesaggistici.

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