Amministratori

Inadempienti alla certificazione Covid 2021, l'elenco degli ottanta enti

Non aver rispettato i termini comporta la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Sono 22 comuni e 58 fra unioni e comunità montane le amministrazioni che non hanno inviato la certificazione Covid-19 per l'anno 2021. Rispetto al primo anno (2020) di rendicontazione dei fondi per l'emergenza, quando i comuni erano 15 e le unioni e comunità montane 102, migliorano le fila di questi ultimi enti, mentre peggiorano quelle dei municipi.
I numeri spuntano dal comunicato della Ragioneria generale dello Stato riferito alla pubblicazione del modello Ristori per l'anno 2022.

Le amministrazioni che risultano inadempienti dopo la data del 31 luglio 2022 e che quindi non hanno trasmesso la certificazione, neppure in ritardo rispetto alla scadenza del 31 maggio, sono assoggettate alla sanzione piena. Non aver rispettato i termini comporta, infatti, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo delle risorse attribuite (comma 828 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020), da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023. In caso di incapienza, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con recupero delle somme sull'Imu riscossa con F24 tramite l'Agenzia delle Entrate.

Gli enti soggetti alla sanzione ne dovranno pertanto tener conto nella redazione del bilancio di previsione 2023-25.Pur essendo inadempienti all'invio della certificazione le amministrazioni riportate nell'elenco sono comunque invitate, dalla Ragioneria generale dello Stato, a compilare i dati e trasmetterli ora, con riferimento all'anno 2021, per consentire al sistema di acquisire i valori di chiusura delle risorse ricevute nel biennio 2020-2021 e non utilizzate fino al 31 dicembre 2021.In ogni caso l'invio tardivo, non fa venir meno il taglio delle risorse che resta comunque in vigore.

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