Incarichi a contratto, progressioni verticali, elevata qualificazione e concorsi
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.
Controversie relative alle selezioni per incarichi a contratto
Il Tar Sicilia Palermo, sezione IV, nella sentenza del 13 marzo 2024 n. 981, sottolineando che la distinzione tra concorso pubblico e selezione pubblica è stata ampiamente chiarita dal Consiglio di Stato, ha confermato che le procedure selettive per il conferimento degli incarichi previsti dall’articolo 110 del Tuel non sono “concorsi” in senso tecnico e proprio; pertanto, le relative controversie non appartengono alla giurisdizione amministrativa, bensì a quella del giudice ordinario.
Dal Tar è quindi stato ribadito che la procedura selettiva richiamata dal citato articolo110 «non consiste in una selezione comparativa di candidati svolta sulla base dei titoli o prove finalizzate a saggiarne il grado di preparazione e capacità, da valutare (gli uni e le altre) attraverso criteri predeterminati, attraverso una valutazione poi espressa in una graduatoria finale recante i giudizi attribuiti a tutti i concorrenti ammessi, essendo piuttosto finalizzata ad accertare tra coloro che hanno presentato domanda quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall’esterno dell’incarico dirigenziale».
Progressioni verticali e parametri valutativi
L’amministrazione gode di ampia discrezionalità nello stabilire quali parametri valutare (e come), tra le “competenze professionali”, nelle procedure per progressione verticale (sia “in deroga” che “ordinarie”). È quanto indicato dal Tar Campania Salerno, sezione III, nella sentenza del 21 febbraio 2024 n. 488, nella quale è stato altresì evidenziato che è legittimo che l’ente (nel regolamento) decida:
- di valutare solo i percorsi formativi (svolti nel triennio) conclusisi con esame finale e il cui superamento risulti comprovato da certificazione;
- di non valutare le abilitazioni professionali, eventualmente possedute dai candidati, anche quando attinenti al profilo di destinazione; a questo proposito, infatti, la lettera c), del comma 7, dell’articolo 13 del Ccnl del 16 novembre 2022 (laddove prevede che le amministrazioni provvedano a definire i criteri per l’effettuazione di procedure di progressione tra le aree) ha natura meramente esemplificativa, come chiaramente risultante dall’espressione “a titolo esemplificativo” che precede l’elenco di quanto valutabile tra le competenze professionali;
- di attribuire lo stesso punteggio alla laurea triennale e alla laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica, operando una differenziazione solo sulla base del voto conseguito;
- la sostanziale equiparazione tra titolo di studio conseguito presso università tradizionale e titolo di studio conseguito presso università telematica.
Elevata qualificazione, i casi di inconferibilità degli incarichi
Nella definizione dei criteri di conferimento e revoca degli incarichi di elevata qualificazione l’amministrazione non può inserire, fra i motivi ostativi al conferimento dell’incarico e/o di revoca (qualora l’incarico sia stato già conferito), la presenza di sanzioni disciplinari superiori alla multa e/o di sentenze di condanna per responsabilità civili, amministrativo-contabili. È questa la sintesi contenuta nel provvedimento del 28 febbraio 2024 del Presidente dell’Anac, reperibile a questo link, nel quale ha espresso l’avviso secondo il quale:
a) soltanto l’incarico di posizione organizzativa (ora elevata qualificazione.) in un ente locale, conferito applicando l’articolo 109, comma 2, del Tuel, è qualificabile come incarico di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, rientrando nella definizione di “incarico dirigenziale interno” previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera j), del Dlgs 39/2013, con conseguente applicazione dell’ipotesi di inconferibilità prevista dall’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, nel ricorrere dei presupposti previsti dalla citata disposizione (condanne penali);
b) la previsione normativa prevista dall’articolo 3, comma 1, del Dlgs 39/2013 non si ritiene estensibile a pronunce di condanna per responsabilità civili e/o amministrativo-contabili, in quanto la vigente formulazione del citato articolo limita l’applicabilità del periodo di inconferibilità in esso prevista alle sole ipotesi di condanna penale, anche non definitive;
c) non risulta coerente, secondo un principio di ragionevolezza, che le amministrazioni prevedano requisiti di permanenza e di accesso, ai fini del conferimento degli incarichi di elevata qualificazione, più stringenti (ipotesi di inconferibilità estesa anche a procedimenti civili/erariali) nei confronti di un funzionario, rispetto a quelli che il legislatore prevede per gli incarichi dirigenziali.
Mancata indicazione dei titoli nella domanda di partecipazione al concorso
L’indicazione dei titoli in una domanda di concorso è un elemento essenziale, la cui carenza non è in alcun modo sanabile da un’indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione, dovendosi individuare il limite all’attivazione del soccorso istruttorio con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale (Tar Lazio Roma, sezione III, 20 aprile 2023, n. 6806; sezione I, 3 aprile 2023, n.5604). Ciò anche quando i titoli siano stati indicati/descritti nel curriculum. Lo ha affermato il Tar Calabria Catanzaro, sezione II, nella sentenza 5 marzo 2024 n. 335.




